Art. 9. 
 
  Chi abbia rappresentato, eseguito o  comunque  pubblicato  un'opera
anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i  diritti  dell'autore,
finche' questi non si sia rivelato. 
 
  Questa disposizione  non  si  applica  allorche'  si  tratti  degli
pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.