Art. 9. Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi politicamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato. Nel caso di azione penale la confisca, e' pronunciata dall'autorita', giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.