Art. 9.
                  Disposizioni in materia contabile
  1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti
individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro
50.000.000  a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15 (( del
presente decreto. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedasi nei riferimenti
          normativi all'art. 5.