Art. 9-bis.
             Cessione di materiali e sostegno logistico
((    1.  Nei  limiti  termporali  di cui all'articolo 2, comma 1, il
Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle
Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e
veicoli  dismessi  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
  2.  Nei  limiti  termporali  di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  e'
autorizzata  la  spesa  di  2.122.490  euro  per la cessione a titolo
gratuito  di  vestiario  e  materiale  d'equipaggiamento,  escluso il
materiale  d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a
favore di unita' delle Forze armate e Forze di polizia irachene. ))