Art. 9-bis. Cessione di materiali e sostegno logistico (( 1. Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. 2. Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unita' delle Forze armate e Forze di polizia irachene. ))