Art. 9. Valutazione 1. Il LVS effettua la valutazione impiegando il materiale per la valutazione, le risorse e i tempi indicati nel piano di valutazione, sottoposto all'approvazione dell'organismo di certificazione. 2. L'organismo di certificazione sovrintende alla valutazione mediante l'analisi dei rapporti di attivita' e dei rapporti di osservazione, le riunioni di aggiornamento ed eventualmente la partecipazione alle attivita' di valutazione. 3. Il LVS invia all'organismo di certificazione rapporti di attivita' per l'aggiornamento sullo stato della valutazione. 4. Il LVS puo' inviare al committente rapporti di osservazione finalizzati alla richiesta di chiarimenti o modifiche all'oggetto della valutazione, profilo di protezione, traguardo di sicurezza o al materiale per la valutazione. In tal caso, il committente e' tenuto a fornire chiarimenti attraverso le risposte ai rapporti di osservazione, eventualmente apportando modifiche, entro il termine fissato. 5. Il LVS invia all'organismo di certificazione il rapporto finale di valutazione, allegandovi i verdetti intermedi e finali emessi con le relative motivazioni. In tale rapporto il LVS indica le risorse impiegate, le attivita' svolte, le osservazioni formulate e le relative risposte. 6. L'organismo di certificazione approva il rapporto finale di valutazione entro sessanta giorni dalla sua ricezione, qualora ne riscontri la conformita' con i criteri e la metodologia adottati e lo Schema nazionale. 7. Qualora vengano individuate nel rapporto finale di valutazione delle anomalie risolvibili, l'organismo di certificazione richiede al LVS, nello stesso termine di cui al comma 6, il perfezionamento del rapporto finale di valutazione. In tal caso, il LVS e' tenuto a perfezionare il rapporto entro i successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fmo al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6. 8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il rapporto finale di valutazione si intende approvato.