Art. 9.
                             Valutazione
  1.  Il  LVS  effettua la valutazione impiegando il materiale per la
valutazione,  le risorse e i tempi indicati nel piano di valutazione,
sottoposto all'approvazione dell'organismo di certificazione.
  2.  L'organismo  di  certificazione  sovrintende  alla  valutazione
mediante  l'analisi  dei  rapporti  di  attivita'  e  dei rapporti di
osservazione,  le  riunioni  di  aggiornamento  ed  eventualmente  la
partecipazione alle attivita' di valutazione.
  3.  Il  LVS  invia  all'organismo  di  certificazione  rapporti  di
attivita' per l'aggiornamento sullo stato della valutazione.
  4.  Il  LVS  puo'  inviare  al committente rapporti di osservazione
finalizzati  alla  richiesta  di  chiarimenti o modifiche all'oggetto
della valutazione, profilo di protezione, traguardo di sicurezza o al
materiale per la valutazione. In tal caso, il committente e' tenuto a
fornire   chiarimenti   attraverso   le   risposte   ai  rapporti  di
osservazione,  eventualmente  apportando  modifiche, entro il termine
fissato.
  5.  Il LVS invia all'organismo di certificazione il rapporto finale
di  valutazione, allegandovi i verdetti intermedi e finali emessi con
le  relative  motivazioni.  In tale rapporto il LVS indica le risorse
impiegate,  le  attivita'  svolte,  le  osservazioni  formulate  e le
relative risposte.
  6.  L'organismo  di  certificazione  approva  il rapporto finale di
valutazione  entro  sessanta  giorni  dalla sua ricezione, qualora ne
riscontri la conformita' con i criteri e la metodologia adottati e lo
Schema nazionale.
  7.  Qualora  vengano individuate nel rapporto finale di valutazione
delle anomalie risolvibili, l'organismo di certificazione richiede al
LVS,  nello  stesso termine di cui al comma 6, il perfezionamento del
rapporto  finale  di  valutazione.  In  tal  caso, il LVS e' tenuto a
perfezionare  il  rapporto  entro  i  successivi  quindici giorni. La
richiesta  di  cui al presente comma sospende, fmo al relativo esito,
il decorso del termine di cui al comma 6.
  8.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 6, il rapporto
finale di valutazione si intende approvato.