Art. 9. Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali 1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio segnale nelle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia, intendono trasmettere devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. 2. La parita' di condizioni di cui al comma 1, deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II. 3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. 4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.