Art. 9.
  1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi