Art. 9. Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie prime e di merci indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavato del realizzo e il costo della ricostituzione. La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si e' verificato il realizzo, ma non oltre il secondo esercizio successivo, purche' l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa. In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione. Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile. Quando il contribuente ha esercitato la facolta' prevista nel primo comma, la scorta indispensabile e' valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario.