Art. 9.

  Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa,
della  scorta  di  materie prime e di merci indispensabile al normale
funzionamento  dell'azienda,  si  considera  utile o perdita, ai fini
tributari,  nei  riguardi  dei  contribuenti che lo abbiano domandato
nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata
in  vigore  della  presente  legge, la differenza tra il ricavato del
realizzo e il costo della ricostituzione.
  La  disposizione  del  comma  precedente  si  applica  anche  se la
ricostituzione  avviene  fuori dell'esercizio in cui si e' verificato
il  realizzo,  ma  non oltre il secondo esercizio successivo, purche'
l'importo  del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al
passivo  del  bilancio,  per  essere  destinato  alla  ricostituzione
stessa.
  In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera
utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.
  Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione
della scorta indispensabile.
  Quando il contribuente ha esercitato la facolta' prevista nel primo
comma, la scorta indispensabile e' valutata, ai fini tributari, fuori
del  caso  di  realizzo,  costantemente  al prezzo di costo, salva la
rivalutazione per conguaglio monetario.