Art. 9. Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'art. 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il gettito di ogni rata bimestrale dovra' essere versato dall'esattore comunale al tesoriere della Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali. I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dall'art. 2752, ultimo comma, del Codice civile e dall'art. 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Stato. Si applica l'art. 63 del predetto testo unico concernente la responsabilita' solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio. Per la iscrizione a ruolo e per la' riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta degli enti locali.