(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 9)
                  Art. 9. (Art. 8 del Testo Unico) 
                          UOMINI AL LAVORO 

 
  La presenza di uomini che lavorano  presso,  o  sulla  carreggiata,
come  quella  di  cantieri  stradali  o  di   lavori   di   ordinaria
manutenzione, deve essere sempre presegnalata mediante il segnale  di
pericolo - LAVORI a di cui all'art. 44. 
  Tali segnali vanno posti ad ognuno dei  lati  del  tratto  dove  si
lavora, alla distanza ritenuta piu'  conveniente  per  assicurare  la
protezione   degli   uomini,   in   rapporto   alle   caratteristiche
planoaltimetriche ed a quelle predominanti del traffico. 
  Onesti cartelli devono essere sorretti da  sostegni  portatili  non
rovesciabili, in posizione sensibilmente verticale, posti  presso  la
banchina laterale, o presso il centro della carreggiata, in  rapporto
alla estensione della parte di essa occupata dai lavori.  I  cartelli
devono essere tenuti in posto solo per tutto il tempo  nel  quale  vi
sono uomini od attrezzi ed equipaggiamenti di  lavoro  sulla  strada.
Detti segnali devono essere pertanto tempestivamente  rimossi  quando
la strada risulti libera da ogni ingombro od ostruzione. 
  Il segnale "LAVORI" puo' essere integrato da una bandiera rossa (di
cm. 50 x 50) e quando i lavori si  svolgano  di  notte,  deve  essere
integrato dai una lanterna a luce rossa fissa. 
  Sia il cartello che la  bandiera  e  il  segnale  luminoso,  devono
essere avanzati di pari passo con la progressione del lavori in guisa
che in nessun momento vi sia una distanza superiore a 300  metri  tra
segnali e uomini al lavoro. 
  La zona ove si  svolgono  i  lavori  di  manutenzione  deve  essere
segnalata mediante i dispositivi mobili previsti dall'art. 8  per  la
delimitazione longitudinale  dei  cantieri,  dispositivi  che  devono
essere prontamente rimossi quando la carreggiata,  risulti  di  nuovo
utilizzabile dal traffico.