Art. 9.
                        Controlli e vigilanza

  1.  Il  Ministero  dell'interno  effettua controlli e verifiche con
metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati.
  2.  Gli  accertamenti  di  cui  al  comma precedente possono essere
effettuati  presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari
del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti.
  3.  Con  l'ottenimento  dell'atto  di  omologazione  dell'estintore
portatile  d'incendio,  l'intestatario dell'omologazione si impegna a
consentire  l'accesso  ai  locali  di  deposito,  a  fornire tutte le
informazioni  necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti
stessi  ed  a  consentire  il  prelievo  di  quanto  necessario  alle
operazioni  di  controllo  anche nell'ambito di quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti.
  4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui
prodotti   antincendio  omologati  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita'  per  i  servizi  di  prevenzione  incendi  resi  dal Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco e sono determinati gli importi dei
corrispettivi  dovuti  dai  produttori ai sensi della legge 26 luglio
1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.