Art. 9. Controlli e vigilanza 1. Il Ministero dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati. 2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti. 3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti. 4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le modalita' per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.