Art. 9. Brevettazione e mantenimento del brevetto 1. L'INAF puo' conferire a studi di consulenza sulla proprieta' industriale, nazionali o esteri, individuati per competenza ed affidabilita', l'incarico di deposito del brevetto in Italia e all'estero, con conferimento di rappresentanza. 2. La richiesta di deposito della domanda di brevetto e di eventuali estensioni territoriali dello stesso, dovranno essere sottoposte all'UIT che, dopo aver sentito i suoi organi di governo, emettera' un parere in base alla valutazione delle opportunita' e della convenienza economica. 3. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento incombono sull'INAF ogni genere di onere e spese inerenti l'ottenimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.