Art. 9. 
 
  Qualora sopravvengano giustificati  motivi  dopo  la  sentenza  che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli  effetti  civili  del
matrimonio, il tribunale, su  istanza  di  parte;  puo'  disporre  la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
quelle relative alla  misura  e  alle  modalita'  dei  contributi  da
corrispondersi ai sensi degli articoli  5  e  6.  In  caso  di  morte
dell'obbligato, il  tribunale  puo'  disporre  che  una  quota  della
pensione o di altri  assegni  spettanti  al  coniuge  superstite  sia
attribuita al coniuge o  ai  coniugi  rispetto  ai  quali  sia  stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio. 
  Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte  informazioni
e sentite le parti ed il pubblico ministero.