Art. 9. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte; puo' disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale puo' disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.