Art. 9. (Commissioni regionali sanitarie) Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, aia commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede; da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita'. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.