Art. 9. 
    Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali 
 
  Costituiscono  servizi  internazionali  o  connessi   agli   scambi
internazionali: 
     1) i trasporti internazionali di persone o di cose, considerando
tali quelli eseguiti in parte nel territorio dello Stato e  in  parte
in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 
     2) i trasporti relativi a  beni  in  esportazione  eseguiti  nel
territorio dello Stato; 
     3) i noleggi e le locazioni di  navi,  aeromobili,  autoveicoli,
vagoni ferroviari, containers e cabine-letto, adibiti ai trasporti di
cui ai numeri precedenti; 
     4) i servizi di spedizione  relativi  ai  trasporti  di  cui  ai
numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali; 
     5)  i  servizi  di  carico,  scarico,  trasbordo,  manutenzione,
stivaggio,   disistivaggio,   pesatura,    misurazione,    controllo,
refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili,  relativi
a beni in importazione o in esportazione; 
     6) i servizi portuali, aeroportuali ed autoportuali; 
     7) i servizi di intermediazione relativi a beni in  importazione
o  in  esportazione,  a  trasporti  internazionali  di  persone,   ad
attivita' turistiche internazionali ed ai noleggi e locazioni di  cui
al n. 3); 
     8) i servizi relativi a beni in transito doganale; 
     9) i trattamenti di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133,  eseguiti  per  conto  di
soggetti residenti all'estero  su  beni  di  provenienza  estera  non
importati definitivamente; 
    10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con
esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato. 
  Per le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  fatte  ai
soggetti che esercitano i servizi indicati nel  comma  precedente  si
applicano, quando ne ricorrano le  condizioni,  le  disposizioni  del
terzo comma dell'art. 8.