Art. 9.
             Determinazione dei redditi e delle perdite

  I  redditi  e  le  perdite  che  concorrono  a  formare  il reddito
complessivo  sono  determinati  distintamente per ciascuna categoria,
secondo  le  disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato
complessivo  netto  di  tutti  i  cespiti  che rientrano nella stessa
categoria.
  Per  la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non
dispone diversamente:
    a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e
dei debiti scaduti non ancora pagati;
    b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono
valutati  secondo  il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o
sostenuti,  ovvero  secondo  quello  del giorno in cui si considerano
conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in
mancanza secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo;
    c)  i  corrispettivi,  proventi,  spese  e  oneri  in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono
costituiti.
  Per  valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato  per  beni  e  servizi  della  stessa specie o similari, in
condizione   di   libera   concorrenza   e   al  medesimo  stadio  di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i
proventi  si  considerano  conseguiti  e  gli  oneri  e  le  spese si
considerano  sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in
mancanza  nel  tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione
del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini
o  alle  tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza,  alle  mercuriali  e  ai listini delle camere di commercio,
alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli
sconti d'uso.