Art. 9. I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione. L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non puo' essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui e' stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.