Art. 9.

  Negli  edifici  di cui all'articolo 1, prima dell'inizio dei lavori
per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di
un  impianto  esistente,  il  committente  deve depositare presso gli
uffici competenti del comune, che rilascia attestazione del deposito,
il  progetto  dell'impianto,  corredato  da  una  relazione  tecnica,
compreso,   ove   previsto,  quello  dell'impianto  centralizzato  di
produzione  di  acqua  calda.  Se  si  tratta  di  impianti nuovi, la
relazione   deve  in  ogni  caso  essere  corredata  dal  calcolo  di
previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di
impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi
indicati dal regolamento di esecuzione.