(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 9)
                               Art. 9. 
                                Scale 
 
 
  Le scale devono presentare un andamento regolare  ed  omogeneo  per
tutto il loro sviluppo. 
  Ove  questo  non  risulti  possibile  e'  necessario  mediare  ogni
variazione nell'andamento  delle  scale,  per  mezzo  di  ripiani  di
adeguate dimensioni. 
  La pendenza deve  essere  costante  e  le  rampe  di  scala  devono
preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso
numero di gradini. 
  Il  vano  scala  deve  essere  immediatamente  individuabile  dalle
piattaforme di distribuzione. 
  I gradini delle scale devono avere: 
 
 
    pedata minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 30 
    alzata massima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 16 
 
 
  Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente  un  disegno
continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto  al
grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°. 
  In caso di disegno discontinuo  l'oggetto  del  grado  rispetto  al
sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e  un  massimo
di 2,5 cm. 
  La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole:  essa
pertanto deve essere realizzata con materiali idonei  o  deve  essere
dotata di adeguati accorgimenti. 
  Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. 
  Il parapetto che costituisce la difesa verso il  vuoto  deve  avere
un'altezza minima di 1,00 m. 
  Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare  la
prensibilita'. 
  Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare  soluzioni
di continuita' nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva. 
  Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m. 
  Qualora il traffico  predominante  sia  costituito  da  bambini  e'
necessario prevedere un  secondo  corrimano,  posto  ad  una  altezza
proporzionata all'eta' minima degli utenti. 
  Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,80 devono essere
munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano  appoggiato  alle
pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino  di  almeno
30 cm.