Art. 9. 
                          Delega al Governo 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  apposito
decreto avente valore di  legge  ordinaria  per  la  revisione  della
disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume  o  in  massa
dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato  dalla
presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 
    1) le iscrizioni concernenti il volume e la massa nominale devono
essere normalizzate nelle loro  caratteristiche  dimensionali,  nella
loro ubicazione, nonche' nelle unita' di misura secondo cui il volume
o la massa medesimi devono essere espressi; 
    2) i volumi o le masse nominali e gli  errori  massimi  tollerati
devono essere unificati secondo valori, ove possibile,  coerenti  con
quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.; 
    3) un codice  deve  consentire  l'identificazione  del  lotto  di
appartenenza del preimballaggio; 
    4) nei casi in cui la quantita' contenuta nel preimballaggio  non
viene  misurata  all'atto  stesso  del  preconfezionamento,   ma   e'
controllata  successivamente,  dovra'  essere  precisato  quando   e'
obbligatorio  l'impiego  di  selezionatrici  ponderali   regolarmente
legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una  idonea
effettuazione del controllo medesimo; 
    5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle  nuove  norme
metrologiche fissate dai provvedimenti  delegato  entro  cinque  anni
dalla data della sua entrata in vigore.