Art. 9. Delega al Governo Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) le iscrizioni concernenti il volume e la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonche' nelle unita' di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi; 2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.; 3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio; 4) nei casi in cui la quantita' contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma e' controllata successivamente, dovra' essere precisato quando e' obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo; 5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dai provvedimenti delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.