Art. 9.
Utilizzazione temporanea per insegnamenti   diversi   da   quello  di
                             titolarita'

  Il  professore  ordinario,  nella  salvaguardia  della  liberta' di
insegnamento  e  di  ricerca  e  con  il  suo  consenso,  puo' essere
temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola
o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste
nei successivi commi.
  In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al
professore  ordinario  puo'  essere  affidato  con il suo consenso lo
svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di
un  corso  di  insegnamento in materia diversa purche' compresa nello
stesso   raggruppamento   concorsuale   o   in  altri  raggruppamenti
riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine
del  corso  il  professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di
cui  e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti
sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
  Al  professore  ordinario  puo' altresi' essere affidato con il suo
consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a
quello  dei  corsi  di insegnamento previsti per il conseguimento del
diploma  di  laurea,  incluse  le  attivita'  relative ai corsi nelle
scuole   dirette   a   fini   speciali,   di  specializzazione  e  di
perfezionamento   e   le   attivita'   relative  agli  studi  per  il
conseguimento  del  dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio
di   facolta',  sempre  nell'ambito  della  programmazione  didattica
annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita'
didattiche  tra  i  professori interessati e con il loro consenso, in
modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
  In  ogni  caso l'impegno didattico complessivamente considerato del
professore   non   puo'   essere  inferiore  all'impegno  orario  per
l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10.
  I  consigli  delle  facolta'  o  scuole possono altresi' affidare a
titolo  gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero
su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento
di un secondo insegnamento per materia affine.
  In  caso  di  indisponibilita'  dei  titolari,  e  sempre  che  sia
necessaria  la  conservazione  dell'insegnamento  e non sia possibile
provvedere  diversamente, i consigli delle facolta' possono conferire
le  supplenze  per  materie affini a professori della stessa facolta'
con  il  loro  consenso.  La supplenza svolta nei limiti dell'impegno
orario  complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo
gratuito.