Art. 9. 
                      Trattamento pensionistico 
 
  L'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed  i
superstiti, prevista dalla legge  14  giugno  1973,  n.  366,  per  i
giocatori e gli allenatori di calcio e' estesa a tutti  gli  sportivi
professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge. 
  I  contributi   per   il   finanziamento   dell'assicurazione   per
l'invalidita' e la vecchiaia dovuti per  gli  assicurati  di  cui  al
presente articolo sono calcolati  sul  compenso  globale  annuo,  nei
limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla  legge  14
giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio. 
  Ai fini del calcolo del contributo e delle  prestazioni,  l'importo
del  compenso  mensile  degli  sportivi  professionisti  titolari  di
contratto di lavoro autonomo  e'  determinato  convenzionalmente  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo,  sentite  le
federazioni sportive nazionali. 
  I contributi sono ripartiti  tra  societa'  sportive  e  assicurati
nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a  carico
degli assicurati i contributi riguardanti gli  sportivi  titolari  di
contratto di lavoro autonomo. 
  Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della  legge  14
giugno 1973,  n.  366,  fanno  parte  anche  due  rappresentanti  dei
professionisti sportivi  previsti  dal  presente  articolo  designati
dalle organizzazioni sindacali di  categoria  a  base  nazionale.  In
mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti  sono  nominati
con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  di
concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su  proposta
del presidente del CONI. 
  Ai fini della determinazione del  diritto  alla  pensione  e  della
misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo
possono  riscattare,  a  domanda,  i  periodi  di  attivita'   svolta
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con
le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12  agosto
1962, n. 1338. 
  Gli sportivi professionisti iscritti al fondo  speciale,  istituito
con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto  alla
pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di  eta'  per  gli
uomini e del quarantesimo anno di eta' per le donne, quando risultino
versati o accreditati in loro  favore  contributi  per  almeno  venti
anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria. 
  La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare  versata
per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.