ART. 9.
(Composizione   delle   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per
l'accesso  ai  ruoli  del  personale  direttivo, docente, assistente,
delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori  delle  Accademie  di  belle  arti,  di  arte
         drammatica, di danza e dei Conservatori di musica)

  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  7,  nominate dal
Ministro  della  pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore
di  ruolo  o,  in  mancanza,  da  un  docente  di  ruolo del medesimo
istituto,  incaricato  della direzione da almeno tre anni, e composte
da  due  docenti  di  ruolo  con almeno cinque anni di anzianita' nel
ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
  I  presidenti  delle  commissioni  giudicatrici  di  cui  al  comma
precedente  sono  scelti  per  sorteggio  dal Ministro della pubblica
istruzione  fra  coloro  i  quali  siano compresi in appositi elenchi
compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  I  docenti  componenti  sono sorteggiati tra i docenti, in possesso
dei  requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto
domanda.  La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici
non  puo'  essere conferita al medesimo docente per piu' di due volte
immediatamente successive.
  Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del
penultimo  e dell'ultimo comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo
5 della presente legge.
  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale  direttivo  dei  Conservatori  di  musica e delle Accademie
nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza  sono  presiedute da un
professore  universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove
concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore
di  ruolo  delle  predette istituzioni e composte da due direttori di
ruolo   e  da  un  funzionario  dell'amministrazione  della  pubblica
istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
  Il  presidente  e' scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica
istruzione,  tra  coloro  i  quali siano compresi in appositi elenchi
compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario
nazionale  e;  per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione.  I  due  direttori  di ruolo,
componenti  della  commissione,  sono scelti per sorteggio tra coloro
che   siano  inclusi  in  apposito  elenco  compilato  dal  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
  Ai  fini  di  cui  al precedente comma si applicano le disposizioni
dell'articolo 5 della presente legge.