ART. 9. (Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica) Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso. I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I docenti componenti sono sorteggiati tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non puo' essere conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive. Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il presidente e' scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e; per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.