ARTICOLO IX. (Lingue) Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e giapponese. IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978. ............(firme omesse)............ -------------------------