ART. 9. 
                       (Comitato direzionale) 
 
  1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 
  2. Esso e' presieduto  dal  Ministro  degli  affari  esteri  o  dal
Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4,
ed e' composto da: 
    a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri; 
    b) il Segretario generale per  la  programmazione  economica  del
Ministero  del  bilancio,  il  Direttore  generale  del  tesoro,   il
Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero  e
quello del Mediocredito centrale. 
  3. I membri del Comitato direzionale potranno  farsi  rappresentare
da loro sostituti all'uopo designati. 
  4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo: 
    a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui
all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale  delle  attivita'
da realizzare ai sensi della presente legge; 
    b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore  superi  i
due miliardi di lire; 
    c)  approva  la  costituzione  delle  unita'  tecniche   di   cui
all'articolo 10 e le modalita' per la loro formazione; 
    d) delibera di volta in volta circa l'esistenza  dei  presupposti
per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad  eccezione  di
quelli derivanti da casi di calamita'; 
    e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via
di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi; 
    f) esprime il parere  sulle  iniziative  suscettibili  di  essere
finanziate con crediti di aiuto; 
    g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione  dei  pareri
tecnici di cui all'articolo 12; 
    h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga
opportuno sottoporre al suo vaglio. 
  5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e  ne  viene
data notizia mediante apposito bollettino. 
  6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente  articolo  il
Comitato direzionale  dispone  di  una  segreteria  composta  da  tre
funzionari del Ministero degli  affari  esteri  e  di  un  nucleo  di
valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del
personale di cui all'articolo 12. 
  7. Con propria delibera, il  Comitato  nomina  i  componenti  della
segreteria  e  del  nucleo  di  valutazione  tecnica  e  definisce  i
rispettivi criteri organizzativi e compiti.