Art. 9 
Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo,  incarichi
                       di reggenza ad interim 
 
  1. All'atto della costituzione del  Governo,  il  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
puo' nominare, presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
ministri  senza  portafoglio,  i  quali  svolgono  le  funzioni  loro
delegate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sentito  il
Consiglio  dei  ministri,  con  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro
senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del  comma  1,
tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio  dei
ministri che puo' delegarli ad altro ministro. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il  Consiglio
dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di  Governo  per
un tempo determinato. 
  4. Il Presidente della Repubblica su  proposta  del  Consiglio  dei
ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o  ad  un
ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero,  con  decreto
di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.