Art. 9. Condizioni e limiti alle spedizioni 1. In tutti i casi in cui gli organi competenti ricevono le comunicazioni e sono tenuti a pronunciarsi nell'ambito delle procedure di cui al presente decreto, possono subordinare la spedizione al rispetto di determinate condizioni e limiti. Questi non possono, comunque, comportare trattamenti discriminatori tra spedizioni che riguardino Stati appartenenti alla CEE e spedizioni effettuate interamente su territorio italiano. Per gli altri Stati vale il principio di reciprocita' di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Nota all'art. 9 L'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile cosi' recita: "Art. 16 (Trattamento dello straniero). - Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali".