Art. 9. Qualora gli allevamenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 siano situati nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i compensi per gli accessi negli allevamenti stessi saranno corrisposti nelle seguenti misure: 1) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 5) dell'art. 4; 2) L. 7.050 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 4; 3) L. 8.300 per ogni allevamento di cui al punto 7) dell'art. 4; 4) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 4) dell'art. 5; 5) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 6; 6) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 7; 7) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 2) dell'art. 8.
Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 3 della legge n. 1102/1971 concernente "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" e' il seguente: "Art. 3 (Classifica e ripartizione dei territori montani). - I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'art. 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4. La classifica dei territori montani predetti sara' valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento. I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unita' territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni gia' eseguite ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovraccomunale. Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati".