Art. 9. 1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che gia' beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni.
Nota all'art. 9, comma 1: Per il testo dell'art. 13 della legge n. 118/1971 si vedano le precedenti note all'art. 8, comma 2.