ART. 9. 
                    (I servizi tecnici nazionali). 
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono  istituiti  i
servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto
l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.  Ai
servizi  tecnici  nazionali  e'  assicurata  autonomia   scientifica,
tecnica, organizzativa ed operativa. 
2. I servizi tecnici gia' esistenti presso  i  Ministeri  dei  lavori
pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici
nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con
la procedura ed i criteri di cui al comma 9  vengono  costituiti  gli
ulteriori  servizi  tecnici  nazionali  necessari   allo   scopo   di
perseguire   l'obiettivo   della   conoscenza   del   territorio    e
dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni.  A  tal  fine  sono
prioritariamente   riorganizzate   le   strutture   della    pubblica
amministrazione che gia' operano  nel  settore,  nonche'  quelle  del
Corpo  forestale  dello  Stato  e  quelle   preposte   all'intervento
straordinario nel Mezzogiorno. 
3.  Dell'attivita'  dei  servizi  tecnici  nazionali   si   avvalgono
direttamente  i  Ministri   dei   lavori   pubblici,   dell'ambiente,
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  per  il  coordinamento  della
protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale,  gli
organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il
Comitato nazionale per la difesa del suolo,  il  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del
Ministero dei  lavori  pubblici  ed  il  servizio  prevenzione  degli
inquinamenti e risanamento  ambientale  del  Ministero  dell'ambiente
nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: 
a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'articolo 2; 
b) realizzare il  sistema  informativo  unico  e  la  rete  nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto  previsto  al
comma 5; 
c)  fornire,  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  dati,   pareri   e
consulenze, secondo un tariffario fissato ogni  biennio  con  decreto
del presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il  Comitato  dei
ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base  al
principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di
chi ne usufruisca. 
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono  e  coordinano
un sistema informativo unico  ed  una  rete  nazionale  integrati  di
rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali,
le regioni e gli altri soggetti pubblici e  privati  interessati,  le
integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla
gestione  della  rete  sismica  integrata  concorre,  sulla  base  di
apposite convenzioni, l'istituto nazionale di geofisica. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991,
le iniziative adottate in  attuazione  e  nell'ambito  delle  risorse
assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge
11  marzo  1988,  n.  67,  relative  al  sistema  informativo  e   di
monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 
6. Nell'ambito del  Comitato  dei  ministri  di  cui  all'articolo  4
ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore  di  sua
competenza, le misure di indirizzo  e  di  coordinamento  volte  alla
completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati
di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel  rilevamento  e
nella predisposizione della base di dati. 
7.  Ai  servizi  tecnici  nazionali  e'  preposto  un  Consiglio  dei
direttori, composto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi  tecnici
nazionali di cui al comma 1, nonche' dai  responsabili  dell'Istituto
geografico militare, del Centro interregionale  per  la  cartografia,
dell'Istituto idrografico della Marina,  del  Servizio  metereologico
dell'Aeronautica  militare,  del  Corpo  forestale  dello   Stato   e
dell'istituto nazionale di geofisica. 
8. Il Consiglio dei direttori: 
a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'articolo 4,
al coordinamento dell'attivita' svolta dai  singoli  servizi  tecnici
nazionali, dai servizi  tecnici  dei  soggetti  competenti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, nonche' dagli altri organismi  indicati  al
precedente comma 7; 
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui
al comma 9. 
9. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto  del  Presidente
della Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede
alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di  cui
al comma 2, in particolare disciplinando: 
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri  generali
di  organizzazione,  anche  sotto  il  profilo  della   articolazione
territoriale, di ogni singolo servizio; 
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi
tecnici nazionali, dei servizi tecnici  dei  soggetti  competenti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo  conto  in  modo  particolare
dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali; 
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per  ciascun
servizio, con  l'attribuzione  di  posizioni  giuridiche  basate  sul
possesso del titolo professionale necessario allo  svolgimento  delle
attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale  delle
mansioni da svolgere; 
d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi
e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel  rispetto
del principio della preposizione ai servizi  ed  ai  singoli  settori
tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; 
e)  le  modalita'  di  organizzazione  e  di  gestione  del   sistema
informativo unico e della rete nazionale integrati di  rilevamento  e
sorveglianza; 
f) le modalita'  che  consentono  ai  servizi  tecnici  nazionali  di
avvalersi dell'attivita' di enti e organismi  specializzati  operanti
nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in  compiti
di  istituto  ricercatori  e  docenti  universitari,  sulla  base  di
convenzioni-tipo, adottate con decreto del presidente  del  Consiglio
dei ministri, che definiscono l'applicazione  delle  disposizioni  in
materia  di  comandi   finalizzate   all'interscambio   culturale   e
scientifico. 
10. Ai servizi tecnici nazionali  sono  preposti  dirigenti  generali
tecnici. 
11.  I  direttori  dei  servizi  tecnici  nazionali   idrografico   e
mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte  di  diritto  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma  9  si  provvede,
tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi  tecnici
nazionali, a quella funzionale  del  servizio  tecnico  centrale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge
e fino alla definizione del nuovo  ordinamento  dei  servizi  tecnici
nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei  di  cui  al  comma  9,
lettera c), il personale di ruolo, in  servizio  alla  data  predetta
presso  i  servizi  idrografico  e  mareografico,   sismico,   dighe,
geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in  appositi
ruoli transitori presso le amministrazioni  di  appartenenza  per  il
successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo  ordinamento,
fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento  economico  comunque
posseduti. Alla identificazione del personale  da  ricomprendere  nei
ruoli predetti si provvede con decreto del  Ministro  competente  che
determina altresi' le dotazioni organiche dei  profili  professionali
occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I  provvedimenti
relativi  allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento  economico  del
personale  inquadrato  nei  ruoli  transitori   sono   adottati   dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  o  da  un  Ministro  da  lui
delegato, di concerto con il Ministro  presso  il  cui  dicastero  e'
istituito ciascun ruolo transitorio. 
 
          Nota all'art. 9:
          La  lettera  e)  del  comma  1  dell'art. 18 della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988) dispone quanto segue:
          "  e)  progettazione  ed  avvio  della  realizzazione di un
          sistema   informativo   e   di   monitoraggio    ambientale
          finalizzato  alla  redazione  della  relazione  sullo stato
          dell'ambiente ed al perseguimento degli  obiettivi  di  cui
          agli  articoli  1,  commi  3  e  6, 2, 7 e 14 della legge 8
          luglio 1986, n. 349, anche attraverso  il  coordinamento  a
          fini   ambientali   dei  sistemi  informativi  delle  altre
          amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli  enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui  all'articolo  1, lettera a), della legge 10 maggio
          1976, n. 319; la relativa  autorizzazione  di  spesa  viene
          fissata in lire 75 miliardi".