(Norme-art. 9)
                               Art. 9 
              (Direzione e coordinamento delle sezioni) 
  1. Il capo dell'ufficio presso  cui  e'  istituita  la  sezione  la
dirige  e  ne  coordina  l'attivita'  in  relazione  alle   richieste
formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice. 
  2.  Per  ciascuna  forza  di  polizia  che  compone   la   sezione,
l'ufficiale di polizia  giudiziaria  piu'  elevato  in  grado  o  con
qualifica superiore e' responsabile del personale  appartenente  alla
propria amministrazione.