Art. 9. 1.(( Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap. )) 2. Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; e' aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresi' di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni. 3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilita', coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), nonche' i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari. 4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
(a) Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1987 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 12 (( Detrazioni per carichi di famiglia )). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli d'eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio; c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia: a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1; b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi; d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore; e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente; f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. 3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma primo si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizioni che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 3 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. 5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto: a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato; b) delle pensioni sociali; c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; e) dagli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare". (b) Il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1987 e' il seguente: "Art. 10 (( Oneri deducibili )). - Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: Omissis. e) le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere compresi i (( mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento )) di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito;".