Art. 9.
            Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
  1.   Gli   effetti   della   facolta'   esercitata   dalle  aziende
farmaceutiche  in  ordine  alla sospensione della riduzione del 5 per
cento  dei  prezzi,  ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g),
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  sono  prorogati  fino  al
31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati
e,  conseguentemente,  dei budget assegnati alle predette aziende, in
coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla
vigente  normativa  in materia farmaceutica. Relativamente al periodo
marzo-dicembre  2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti
finanziari  da  parte  delle singole aziende alle regioni, secondo la
procedura   prevista  dalla  predetta  lettera g),  sono  fissate  al
20 marzo  2008,  20 giugno  2008  e  20 settembre  2008;  le  date di
scadenza  per  l'invio  degli  atti  che attestano il versamento alle
singole  regioni  sono  fissate  al  22 marzo  2008, 22 giugno 2008 e
22 settembre 2008.
  2.    Al    fine    di   consentire   alle   competenti   autorita'
dell'Amministrazione  centrale  di continuare a disporre di necessari
elementi  di  conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le
aziende  farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio   di   medicinali   non  soggetti  a  prescrizione  medica,
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n.  219,  sono  tenute  a  comunicare  al  Ministero  della  salute e
all'Agenzia  italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il
quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve
essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In
caso  di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la
sanzione  amministrativa  da  euro  1000  a  euro  6000  per  ciascun
medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
  ((  2-bis.  Al  fine  di  agevolare l'applicazione della disciplina
prevista  dall'articolo 5  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
il  Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
individua  la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali
in   commercio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  e pubblica la relativa lista. Ai
fini  della riduzione della protezione complementare, nella misura di
sei  mesi  per  ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4,
del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo
10 febbraio  2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a
sei  mesi  e'  annullata,  con  conseguente  scadenza del certificato
complementare  alle  ore  24  del  31 dicembre  dell'anno che precede
quello  di  riferimento,  mentre  la  durata  residua  di  protezione
superiore  a sei mesi e' ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di
ogni  anno  il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di
cui al primo periodo del presente comma. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo della lettera g) del comma 796
          dell'art.  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
                «g)  in  riferimento  alla  disposizione  di cui alla
          lettera f)  del  presente  comma,  per  il periodo 1° marzo
          2007-29 febbraio  2008  e  limitatamente  ad  un importo di
          manovra  pari  a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
          carico  delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
          dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
          base    di    tabelle    di   equivalenza   degli   effetti
          economico-finanziari  per  il Servizio sanitario nazionale,
          approvate  dall'AIFA  e  definite per regione e per azienda
          farmaceutica,  le  singole  aziende farmaceutiche, entro il
          termine  perentorio  del  30 gennaio 2007, possono chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri  farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
          5  per  cento  dei  prezzi  di  cui  alla deliberazione del
          consiglio   di   amministrazione   dell'AIFA   n.   26  del
          27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore  delle  regioni  interessate, degli importi indicati
          nelle  tabelle  di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'AIFA, per un importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale,  dalla  riduzione  del  5  cento  dei prezzi dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione   della   richiesta  delle  singole  aziende
          farmaceutiche  e  dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
          ripristino  dei  prezzi  dei  relativi farmaci in vigore il
          30 settembre   2006,   subordinando   tale   ripristino  al
          versamento,   da  parte  dell'azienda  farmaceutica,  degli
          importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
          equivalenza,  in tre rate di pari importo da corrispondersi
          entro   i   termini  improrogabili  del  20 febbraio  2007,
          20 giugno  2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
          il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
          ciascuna  azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e al Ministero
          della  salute  rispettivamente  entro  il 22 febbraio 2007,
          22 giugno    2007   e   22 settembre   2007.   La   mancata
          corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
          una  rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
          inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
          mese  successivo,  del  prezzo  dei  farmaci  in  vigore il
          1° ottobre 2006.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  96  del  decreto
          legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, recante «Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica)  relativa  ad un codice comunitario concernente i
          medicinali   per   uso   umano,   nonche'  della  direttiva
          2003/94/CE»:
              «Art. 96 (Medicinali non soggetti a prescrizione). - 1.
          I  medicinali  non  soggetti a prescrizione sono quelli che
          non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
              2.  Il  farmacista  puo'  dare  consigli al cliente sui
          medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono
          essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico se hanno i
          requisiti  stabiliti  dalle  norme  vigenti  in  materia  e
          purche'  siano rispettati i limiti e le condizioni previsti
          dalle stesse norme.
              3.  Se il medicinale e' classificato nella classe c-bis
          di  cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537,  in  etichetta  deve  essere riportata la dicitura
          «medicinale  di  automedicazione».  Nei rimanenti casi deve
          essere  riportata  la  dicitura  «medicinale non soggetto a
          prescrizione  medica».  I  medicinali di automedicazione di
          cui  al  primo  periodo  possono  essere oggetto di accesso
          diretto  da  parte  dei  clienti  in  farmacia  e nei punti
          vendita  previsti  dall'art.  5  del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 2006, n. 248.
              4.  L'imballaggio  esterno  dei medicinali previsti dal
          presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne
          permette la chiara individuazione da parte del consumatore,
          conforme  al  decreto  del  Ministro  della  salute in data
          1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale»:
              «Art.  5  (Misure  di governo della spesa e di sviluppo
          del  settore farmaceutico). - 1. A decorrere dall'anno 2008
          l'onere  a  carico  del  SSN  per l'assistenza farmaceutica
          territoriale,  comprensiva  sia  della  spesa  dei  farmaci
          erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
          delle  quote  di  partecipazione  alla spesa a carico degli
          assistiti,  sia  della  distribuzione diretta di medicinali
          collocati  in  classe  «A»  ai  fini della rimborsabilita',
          inclusa  la  distribuzione  per conto e la distribuzione in
          dimissione   ospedaliera,   non  puo'  superare  a  livello
          nazionale  ed  in  ogni singola regione il tetto del 14 per
          cento  del  finanziamento  cui  concorre  ordinariamente lo
          Stato,   inclusi  gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate  di  spettanza  regionale  e al netto delle somme
          erogate  per il finanziamento di attivita' non rendicontate
          dalle  aziende  sanitarie.  Il valore assoluto dell'onere a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a   livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione  e'
          annualmente  determinato  dal Ministero della salute, entro
          il   15 novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          riferimento,  sulla  base  del riparto delle disponibilita'
          finanziarie  per il Servizio sanitario nazionale deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15  ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
          regioni   trasmettono   all'Agenzia  italiana  del  farmaco
          (AIFA),   al   Ministero   della   salute  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze i dati della distribuzione
          diretta,  come  definita  dal  presente  comma, per singola
          specialita'   medicinale,   relativi  al  mese  precedente,
          secondo  le  specifiche  tecniche  definite dal decreto del
          Ministro  della  salute  31 luglio  2007,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del 2 ottobre 2007 concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche   effettuate  in  distribuzione  diretta.  Le
          regioni,   entro  i  quindici  giorni  successivi  ad  ogni
          trimestre,  trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi  alla  spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
          da  parte  delle  regioni  di  quanto disposto dal presente
          comma costituisce   adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento  integrativo a carico dello Stato. Nelle more
          della   concreta   e   completa   attivazione   del  flusso
          informativo  della  distribuzione diretta, alle regioni che
          non  hanno  fornito  i dati viene attribuita, ai fini della
          determinazione  del tetto e della definizione dei budget di
          cui  al  comma 2,  in  via  transitoria  e salvo successivo
          conguaglio,  una spesa per distribuzione diretta pari al 40
          per   cento   della   spesa  complessiva  per  l'assistenza
          farmaceutica   non   convenzionata   rilevata   dal  flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2008  e'  avviato il nuovo
          sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
          Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
                a) il  sistema  nel  rispetto dei vincoli di spesa di
          cui  al  comma 1,  e'  basato  sulla  attribuzione da parte
          dell'AIFA,  a  ciascuna  Azienda titolare di autorizzazioni
          all'immissione  in  commercio  di  farmaci  (AIC), entro il
          15 gennaio  di  ogni  anno,  di un budget annuale calcolato
          sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi
          per  i  quali  sono disponibili i dati, distintamente per i
          farmaci  equivalenti  e  per  i  farmaci  ancora coperti da
          brevetto.  Dal  calcolo  di cui al precedente periodo viene
          detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare
          delle  somme restituite al Servizio sanitario nazionale per
          effetto  dell'art.  1,  comma 796,  lettera g), della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  e  del  comma 3  del presente
          articolo.  Viene detratto, altresi', il valore della minore
          spesa  prevedibilmente  conseguibile nell'anno per il quale
          e'  effettuata  l'attribuzione  del budget, a seguito delle
          decadenze  di  brevetti  in  possesso dell'azienda presa in
          considerazione;  tale  valore  e'  calcolato sulla base dei
          dati  dell'anno  precedente.  Ai fini della definizione dei
          budget  l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
          incrementali  derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
          spesa   rispetto  all'anno  precedente  e  di  quelle  rese
          disponibili  dalla  riduzione di spesa complessiva prevista
          per  effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che avvengono
          nell'anno  per  il  quale  e' effettuata l'attribuzione del
          budget.   Un   ulteriore   20   per   cento  delle  risorse
          incrementali,  come  sopra  definite,  costituisce un fondo
          aggiuntivo  per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
          autorizzati  nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
          cento   costituisce  un  fondo  di  garanzia  per  esigenze
          allocative  in  corso  d'anno.  Il possesso, da parte di un
          farmaco,  del requisito della innovativita' e' riconosciuto
          dall'AIFA,  sentito  il  parere formulato dalla Commissione
          consultiva  tecnico-scientifica  istituita presso la stessa
          Agenzia,  e  ha  validita'  per  36  mesi  agli effetti del
          presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
          rivalutare  l'innovativita'  sulla  base  di nuovi elementi
          tecnico-scientifici resisi disponibili;
                b) la   somma   dei   budget   di  ciascuna  Azienda,
          incrementata  del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
          innovativi  di  cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
          quota  del  20  per cento prevista dalla stessa lettera a),
          deve  risultare  uguale  all'onere  a  carico  del  SSN per
          l'assistenza   farmaceutica   a   livello  nazionale,  come
          determinato al comma 1;
                c) in  fase  di prima applicazione della disposizione
          di  cui  alla  lettera a)  e  nelle  more  della concreta e
          completa   attivazione   dei  flussi  informativi,  l'AIFA,
          partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti
          dalle  misure  di  contenimento della spesa farmaceutica di
          cui   all'art.   1,   comma 796,  lettera f),  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296, attribuisce a ciascuna Azienda
          titolare  di  AIC,  entro  il  31 gennaio  2008,  un budget
          provvisorio  sulla  base  delle  regole di attribuzione del
          budget   definite   dalla   stessa  lettera a).  Il  budget
          definitivo  viene  attribuito  a  ciascuna Azienda entro il
          30 settembre  2008  alla  luce dei dati sulla distribuzione
          diretta  forniti  dalle regioni ai sensi del citato decreto
          del  Ministro  della  salute  in  data  31 luglio  2007. In
          assenza  di  tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un
          valore  di spesa per la distribuzione diretta proporzionale
          all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione
          AIFA   del  29 ottobre  2004,  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 259 del 4 novembre
          2004, e successive modificazioni;
                d) l'AIFA  effettua  il monitoraggio mensile dei dati
          di  spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
          Ministero  della  salute  ed  al  Ministero dell'economia e
          delle  finanze  con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
          31  maggio,  al  30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
          l'eventuale  superamento  a  livello nazionale del tetto di
          spesa  di  cui  al  comma 1,  calcolato sulla base dei dati
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei medicinali,
          disciplinato  dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  e  dall'art. 18 del regolamento di cui al decreto del
          Ministro  della  salute  20 settembre 2004, n. 245, nonche'
          sulla   base   dei   dati   delle  regioni  concernenti  la
          distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
                e) qualora  i valori di spesa verificati al 31 maggio
          di  ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
          dell'anno,  dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
          alla  lettera b),  si da' luogo al ripiano dello sforamento
          determinato  nel predetto arco temporale, secondo le regole
          definite  al  comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
          al  30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
          ai  primi  9  mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
          incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
          ripiano  dello  sforamento  stimato del periodo 1 giugno-31
          dicembre,  salvo  conguaglio  determinato  sulla base della
          rilevazione  del 31 dicembre, secondo le regole definite al
          comma 3.  La  predetta stima tiene conto della variabilita'
          dei consumi nel corso dell'anno.
              3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
          definite:
                a) l'intero  sforamento  e' ripartito a lordo IVA tra
          aziende  farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti in misura
          proporzionale  alle  relative quote di spettanza sui prezzi
          dei   medicinali,   tenendo   conto   dell'incidenza  della
          distribuzione  diretta  sulla  spesa complessiva. L'entita'
          del  ripiano  e'  calcolata,  per  ogni singola azienda, in
          proporzione  al superamento del budget attribuito di cui al
          comma 2,  lettera a).  Al fine di favorire lo sviluppo e la
          disponibilita'   dei  farmaci  innovativi  la  quota  dello
          sforamento  imputabile  al  superamento,  da  parte di tali
          farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a)
          del  comma 2  e'  ripartita,  ai fini del ripiano, al lordo
          IVA,  tra  tutte  le aziende titolari di AIC in proporzione
          dei   rispettivi   fatturati  relativi  ai  medicinali  non
          innovativi coperti da brevetto;
                b) la  quota  di  ripiano determinata a seguito della
          verifica  al  31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
          Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
          a  seguito  della  verifica  al  30 settembre e' comunicata
          dall'AIFA  a  ciascuna  Azienda  entro  il  15 novembre. Le
          Aziende   effettuano  il  ripiano  entro  15  giorni  dalla
          comunicazione  dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
          all'AIFA  e  ai  Ministeri  dell'economia e delle finanze e
          della salute;
                c) ai  fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche
          si  applica  il  sistema  di  cui  all'art.  1,  comma 796,
          lettera g),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296; per la
          quota  a  carico  dei  grossisti  e  dei farmacisti, l'AIFA
          ridetermina,  per  i sei mesi successivi, le relative quote
          di  spettanza  sul  prezzo  di  vendita dei medicinali e il
          corrispondente  incremento  della  percentuale  di sconto a
          favore  del  SSN.  Le  aziende  farmaceutiche  versano  gli
          importi  dovuti,  entro i termini previsti dalla lettera b)
          del  presente  comma,  direttamente alle regioni dove si e'
          verificato  lo sforamento in proporzione al superamento del
          tetto di spesa regionale;
                d) la  mancata  integrale  corresponsione  a tutte le
          regioni  interessate,  da  parte  delle  aziende, di quanto
          dovuto   nei   termini   perentori  previsti,  comporta  la
          riduzione   dei   prezzi  dei  farmaci  ancora  coperti  da
          brevetto,    in    misura   tale   da   coprire   l'importo
          corrispondente,   incrementato   del   20  per  cento,  nei
          successivi sei mesi.
              4.  Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
          stima  della  spesa  farmaceutica,  cosi'  come definita al
          comma 1,  relativa  all'anno  successivo  distintamente per
          ciascuna  regione  e  la comunica alle medesime regioni. Le
          regioni   che,   secondo  le  stime  comunicate  dall'AIFA,
          superano  il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
          comma 1,  sono  tenute  ad  adottare misure di contenimento
          della  spesa,  ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
          ammontare  pari  almeno  al  30 per cento dello sforamento;
          dette  misure  costituiscono  adempimento regionale ai fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo a carico dello
          Stato.   Le   regioni   utilizzano   eventuali  entrate  da
          compartecipazioni  alla  spesa  a  carico degli assistiti a
          scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
              5.  A  decorrere  dall'anno  2008 la spesa farmaceutica
          ospedaliera  cosi'  come  rilevata dai modelli CE, al netto
          della  distribuzione  diretta come definita al comma 1, non
          puo'  superare  a livello di ogni singola regione la misura
          percentuale   del  2,4  per  cento  del  finanziamento  cui
          concorre  ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
          piano  e  le  risorse vincolate di spettanza regionale e al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non   rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.  L'eventuale
          sforamento  di  detto  valore  e'  recuperato interamente a
          carico  della  regione  attraverso  misure  di contenimento
          della  spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
          della  spesa  ospedaliera  non farmaceutica o di altre voci
          del  Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
          a  carico  di  altre  voci  del  bilancio regionale. Non e'
          tenuta  al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
          equilibrio economico complessivo.
              5-bis.  All'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
              «2-bis.  Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
          comma 2,  assunti  in  difformita' da quanto deliberato, ai
          sensi  del  comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
          successivamente    alla    istituzione   dell'AIFA,   dalla
          Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
          fatte   salve   eventuali   ratifiche   adottate  dall'AIFA
          antecedentemente al 1° ottobre 2007» .
              5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
          dolore»  di  cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
          le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
          2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  149  del
          29 giugno  2001,  e'  autorizzata  la spesa di 1 milione di
          euro per l'anno 2007.
              5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
          medico  indica  in  ricetta  o  il  nome  della specialita'
          medicinale o il nome del generico.
              5-quinquies.  Al comma 8 dell'art. 48 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e'
          aggiunta la seguente:
              «c-bis)   mediante   eventuali  introiti  derivanti  da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,     collaborazione,     assistenza,    ricerca,
          aggiornamento,   formazione   agli   operatori  sanitari  e
          attivita'   editoriali,   destinati   a   contribuire  alle
          iniziative  e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
          privato  finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
          settori  strategici  del farmaco di cui alla lettera g) del
          comma 5,  ferma  restando  la  natura  di ente pubblico non
          economico dell'Agenzia».
              5-sexies.  Al  comma 1,  secondo  periodo, dell'art. 16
          della   legge   21 ottobre   2005,  n.  219,  e  successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  «ad  uso  autologo» sono
          inserite  le  seguenti:  «,  agli  intermedi destinati alla
          produzione  di  emoderivati  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute su proposta dell'AIFA».».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo  10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della
          proprieta'  industriale,  a  norma dell'art. 15 della legge
          12 dicembre 2002, n. 273»:
              «Art.   61   (Certificato   complementare).   -  1.  Ai
          certificati  complementari  di protezione concessi ai sensi
          della  legge  19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime
          giuridico,  con  gli  stessi diritti esclusivi ed obblighi,
          del  brevetto.  Il  certificato complementare di protezione
          produce  gli  stessi  effetti  del  brevetto  al  quale  si
          riferisce  limitatamente  alla  parte  o alle parti di esso
          relative   al   medicamento   oggetto   dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio.
              2.   Gli   effetti  del  certificato  complementare  di
          protezione,  decorrono  dal  momento  in  cui  il  brevetto
          perviene  al termine della sua durata legale e si estendono
          per  una  durata pari al periodo intercorso tra la data del
          deposito  della  domanda  di brevetto e la data del decreto
          con    cui   viene   concessa   la   prima   autorizzazione
          all'immissione in commercio del medicamento.
              3.   La   durata   del   certificato  complementare  di
          protezione  non  puo'  in  ogni  caso  essere  superiore  a
          diciotto  anni  a  decorrere  dalla data in cui il brevetto
          perviene al termine della sua durata legale.
              4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della
          copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla
          normativa  comunitaria,  le  disposizioni di cui alla legge
          19 ottobre  1991,  n.  349,  ed  al  regolamento  (CEE)  n.
          1768/1992   del   18 giugno  1992  del  Consiglio,  trovano
          attuazione   attraverso   una  riduzione  della  protezione
          complementare  pari  a  sei  mesi  per  ogni anno solare, a
          decorrere   dal   1° gennaio   2004,   fino   al   completo
          allineamento alla normativa europea.
              5.   Le  aziende  che  intendono  produrre  specialita'
          farmaceutiche  al  di  fuori  della  copertura  brevettuale
          possono  avviare la procedura di registrazione del prodotto
          contenente  il  principio  attivo  in  anticipo  di un anno
          rispetto   alla   scadenza   della   copertura  brevettuale
          complementare del principio attivo.».