Art. 9. Individuazione dell'Unita' organizzativa responsabile del procedimento 1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' la Struttura indicata nell'elenco in allegato. 2. Per i procedimenti per i quali siano indicate nell'elenco in allegato piu' unita' organizzative in alternativa: a) il Servizio «Supervisione gruppi bancari» e' responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari accentrati; b) il Servizio «Supervisione intermediari specializzati» e' responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari accentrati specializzati; c) la Filiale territorialmente competente oppure l'Unita' di «Coordinamento d'area e collegamento filiali» dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione centrale sono responsabili dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari decentrati. 3. Le liste dei gruppi e degli intermediari pubblicate e aggiornate dalla Banca d'Italia nel proprio sito Internet individuano, per ciascun soggetto vigilato, la struttura responsabile dei relativi procedimenti. Le variazioni delle stesse liste sono altresi' pubblicate nel Bollettino di vigilanza previsto all'art. 8 del TUB e comunicate individualmente ai gruppi e agli intermediari interessati. 4. Qualora gli intermediari siano sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal titolo IV, capo I, sezione I e capo II del TUB e dalla parte II, Titolo IV, Capo II del TUF o versino in liquidazione ordinaria, come previsto dal Titolo IV, sezione V del TUB, il Servizio «Rapporti esterni e affari generali», subentra, come unita' organizzativa responsabile, alle unita' organizzative indicate nell'elenco in allegato.