Art. 9.
            Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
               gia' presenti nel territorio dello Stato
  1.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi  presenti
in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro
posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo,  anche  nei
modi  di  cui  all'articolo  4,  comma  14, all'autorita' di pubblica
sicurezza il permesso di soggiorno di cui  all'articolo  4  anche  in
assenza  dei  prescritti  visti  di  ingresso,  salvo che siano stati
condannati in Italia con sentenza passata in giudicato  per  uno  dei
delitti  previsti  dall'articolo  380,  commi  1  e  2, del codice di
procedura penale (a) o risultino pericolosi per  la  sicurezza  dello
Stato.
  2.  A  tal  fine,  gli  interessati  sono tenuti a presentarsi agli
appositi uffici  delle  questure  o  dei  commissariati  di  Pubblica
sicurezza  territorialmente  competenti,  muniti  di  passaporto o di
altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al
comune  di  dimora  abituale  dall'interessato  e  della  contestuale
attestazione dell'identita' personale dello straniero,  resa  da  due
persone   incensurate,   aventi   la  cittadinanza  italiana,  ovvero
appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se  apolide,  allo
Stato  di  ultima  residenza abituale dell'interessato e regolarmente
soggiornanti in Italia da almeno un anno. La  falsa  dichiarazione  o
attestazione  e' punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo
495 del codice penale (b), ma la pena e' aumentata fino ad un  terzo;
alla  condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione
consegue l'espulsione dal territorio dello Stato.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15
(c).  Copia della dichiarazione e della attestazione di identita'  e'
trasmessa  al  Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario,
ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero
e'  istituito  un  casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di
eventuali diverse identificazioni degli interessati.
  3.  Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di studio,
il rilascio del relativo permesso  ed  i  rinnovi  sono  disciplinati
dalle   specifiche  disposizioni  che  regolano  la  materia  e  sono
subordinati alla presentazione  di  apposita  certificazione  da  cui
risulti  che  l'interessato  sia  stato iscritto all'universita' o ad
altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella  di
entrata  in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno
e' richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo  permesso
da'  facolta'  di  iscrizione nelle liste di collocamento predisposte
per i lavoratori italiani a  livello  circoscrizionale,  anche  nelle
more  del  rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare
qualsiasi tipo  di  contratto  di  lavoro,  ivi  compreso  quello  di
formazione  e  lavoro,  secondo  le  norme in vigore per i lavoratori
nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di  cui
all'articolo  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (d). Nel caso in
cui il soggiorno e' richiesto per l'esercizio di attivita' di  lavoro
autonomo,   nonche'   delle   libere  professioni,  si  osservano  le
disposizioni  vigenti  in  materia.  L'iscrizione  nelle   liste   di
collocamento    puo'    essere    richiesta   anche   dai   cittadini
extracomunitari e dagli apolidi i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno
per motivi  diversi  dallo  svolgimento  di  lavoro  subordinato.  E'
comunque  abolito  per  gli  studenti il limite delle cinquecento ore
annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30  dicembre
1986, n. 943 (e).
  4.  E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio
dei profili professionali infermieristici  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unita'
sanitarie locali e da enti  e  case  di  cura  private  convenzionate
contratti  biennali  rinnovabili  di diritto privato. Con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro  e  con
il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale sono fissati i
contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze
di  organico  esistenti,  i  criteri  di  valutazione dei titoli e di
verifica  delle  professionalita'  per  l'effettivo  esercizio  della
professione  ai  fini  dell'accesso  ai  contratti di cui al presente
comma nonche' le modalita' retributive e previdenziali.
  5.  I  cittadini  extracomunitari  e gli apolidi che procedono alla
regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le
contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri.
  6.   I   cittadini   extracomunitari  e  gli  apolidi  regolarmente
autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la  facolta'
di   costituire   societa'   cooperative,  ovvero  esserne  soci,  in
conformita' alle norme di cui  agli  articoli  2511  e  seguenti  del
codice  civile  (f)  e alle disposizioni vigenti in materia, anche se
cittadini di  Paesi  per  i  quali  non  sussiste  la  condizione  di
reciprocita'.
  7.  Non  e'  assoggettabile  a  sanzioni  penali  o  amministrative
chiunque  abbia  contravvenuto  alle   disposizioni   legislative   o
regolamentari   in  materia  di  ospitalita'  a  cittadini  stranieri
qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  adempia  agli obblighi imposti dalle disposizioni
medesime.
  8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari,
pregressi o in atto alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  non  sono punibili per le violazioni delle norme in materia
di costituzione del rapporto di lavoro,  di  quelle  stabilite  dalla
legge   30   dicembre   1986,  n.  943,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (e), nonche' per le violazioni  delle  disposizioni  sul
soggiorno  degli  stranieri  di  cui  al  testo  unico delle leggi di
pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute  in
relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi
datori  di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi
o in atto fino alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
non   sono   altresi'   tenuti,   per   i  periodi  antecedenti  alla
regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per  tutte  le
forme  di  assicurazione  sociale  e  non sono soggetti alle sanzioni
previste per le omissioni contributive e per i  relativi  adempimenti
amministrativi.   Dette   disposizioni  si  applicano  a  coloro  che
effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto.
  9.  Per  i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai
rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli
obblighi  di  cui  al  comma  8,  non  assumono  rilevanza  ai   fini
previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi
provvedano al versamento dei  relativi  contributi  e  premi.  Per  i
periodi  di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore
del  presente   decreto,   il   lavoratore,   previa   documentazione
dell'esistenza  del rapporto di lavoro, ha facolta' di sostituirsi al
datore  di  lavoro  per  il  versamento   dei   contributi   relativi
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti.
  10.  E' fatta salva comunque la facolta' dei lavoratori che abbiano
adempiuto  alle  procedure  di  regolarizzazione  di  richiedere   il
versamento  dei  relativi  contributi e premi ai datori di lavoro che
non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari
pregressi o in atto ai sensi del comma 8.
  11.  A  carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  si  rendono
responsabili  ai  danni di cittadini extracomunitari delle violazioni
di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264  (g),  sono
triplicate le relative sanzioni.
  12.  I  cittadini  extracomunitari  e  gli apolidi, che chiedono di
regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non  hanno
diritto  all'assistenza  sanitaria  ad altro titolo, sono, a domanda,
assicurati presso il Servizio sanitario nazionale  ed  iscritti  alla
unita' sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente
all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del
contributo  dovuto  ai  sensi  dell'articolo  5  del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1980, n. 33 (h).
  13.  Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale e'
incrementato per l'anno 1990 di  lire  22.880  milioni.  Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  il  medesimo anno, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi  in  favore  dei  lavoratori
immigrati".
  14.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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   (a) Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la
nota (c) all'art. 1.
   (b)  Il  testo  del  primo  e terzo comma dell'art. 495 del codice
penale e' il seguente:
   "Chiunque  dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in
un atto pubblico, l'identita' o  lo  stato  o  altre  qualita'  della
propria  o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino a tre
anni.
   La reclusione non e' inferiore ad un anno:
    1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
    2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio
stato o sulle proprie qualita'  personali  e'  resa  da  un  imputato
all'Autorita'  giudiziaria,  ovvero,  se,  per  effetto  della  falsa
dichiarazione, nel casellario giudiziale, una decisione penale  viene
iscritta sotto falso nome".
   (c)   La  legge  n.  15/1968  reca:  "Norme  sulla  documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
   (d)  Il  testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 e' riportato in
appendice.
   (e)  Il  testo  del  comma  3  dell'art. 6 della legge n. 943/1986
(Norme in materia di collocamento e  di  trattamento  dei  lavoratori
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) e' il
seguente: "3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione
italiani  pubblici  e  privati,  di  ogni  ordine  e  grado,  possono
richiedere l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa  a  tempo
determinato,  durante  i  loro studi, per un tempo non superiore alle
cinquecento ore annuali.  Essi  vengono  avviati  al  lavoro  dopo  i
lavoratori  extracomunitari  gia'  legalmente residenti in Italia e i
lavoratori di cui alla lettera d) dell'art. 5".
   (f)  Gli  articoli  da 2511 a 2545 del codice civile concernono la
disciplina delle imprese cooperative.
   (g)  Il  testo dell'art. 27 della legge n. 264/1949 (Provvedimenti
in materia di avviamento al lavoro e  di  assistenza  dei  lavoratori
involontariamente  disoccupati),  come  sostituito dall'art. 26 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' il seguente:
   "Art. 27. - 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle
norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione
a  lire  cinque  milioni,  con  il conseguente sequestro del mezzo di
trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e'  scopo  di  lucro,  la
pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
triplo.
   2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici
di  collocamento  i  lavoratori  sono  soggetti  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  da  lire cinquecentomila a lire tre milioni
per ogni lavoratore interessato.
   3.  I  datori  di  lavoro  che  non  comunicano  alla  commissione
circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'art. 21, primo
comma,  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  sono  soggetti  al
pagamento della sanzione amministrativa  da  lire  centomila  a  lire
trecentomila per ogni lavoratore interessato".
   (h)  Il  testo  dell'art.  5  del D.L. n. 663/1979 e' riportato in
appendice.
 
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 9.
            Il  testo  dell'art.  16  della  legge  n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L.
          21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il seguente:
(( "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti          ))
(( pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad         ))
(( ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a         ))
(( carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o    ))
(( piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie       ))
(( locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare    ))
(( nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto ))
(( il titolo di studio superiore a quello della scuola             ))
(( dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli        ))
(( iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita'  ))
(( che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i     ))
(( requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono ))
(( avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle     ))
(( graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni         ))
(( territorialmente competenti.                                    ))
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in
          materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e   di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
          Con riferimento alla nota (f) all'art. 9
             Il   testo  dell'art.  5  del  D.L.  n.  663/1979,  come
          modificato dall'art. 1 del D.L. 1›  luglio  1980,  n.  285,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980,
          n. 441, e' il seguente:
             "Art.   5.  -  In  attesa  dell'approvazione  del  piano
          sanitario nazionale a decorrere dal 1› gennaio 1980 a tutti
          i   cittadini  presenti  nel  territorio  della  Repubblica
          l'assistenza  sanitaria  e'  derogata,  in  condizioni   di
          uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
               a)    assistenza    medico-generica,   pediatrica   ed
          ostetrico-generica  con   le   modalita'   previste   dalle
          convenzioni vigenti;
               b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti
          previsti nella convenzione, nel  prontuario  terapeutico  e
          nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
               c)  assistenza  ospedaliera  nei  presidi  pubblici  e
          convenzionati;
               d)  assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
          pubblici o convenzionati;
               e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni
          ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche'
          dalle  casse  mutue  delle  province  autonome  di Trento e
          Bolzano,  fatte  salve  quelle  autorizzate  prima  del  31
          dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
             E'   consentito   inoltre   il   ricorso  all'assistenza
          ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita'  ed  i
          limiti  stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
          prevedono  eventuali  forme  di  assistenza   specialistica
          indiretta.
             Per  l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
          dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
          alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire  norme
          finalizzate  all'erogazione  delle  prestazioni  nei limiti
          previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra  gli
          enti  mutualistici  e la Federazione nazionale degli ordini
          dei medici e con le tariffe ivi stabilite,  con  esclusione
          di  qualsiasi  forma  di  indicizzazione,  fatti  salvi gli
          eventuali conguagli  derivanti  dalla  futura  convenzione.
          Fino  all'emanazione  delle  anzidette disposizioni restano
          ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
          vigenti.
             Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
             Con  provvedimento  regionale  saranno  disciplinate  le
          modalita'  di  erogazione,  fino  alla  costituzione  delle
          unita'  sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
          precedenti a favore dei cittadini  non  tenuti  secondo  la
          legislazione  in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
          a  casse  mutue  eroganti   prestazioni   obbligatorie   di
          malattia.
             Ferme  restando  le  norme che disciplinano l'assistenza
          sanitaria a  cittadini  stranieri  in  base  a  trattati  e
          accordi  internazionali  bilaterali  o  multilaterali,  gli
          stranieri residenti in Italia possono,  a  domanda,  fruire
          dell'assistenza di cui al primo comma.
             Agli  stranieri  presenti  nel territorio nazionale sono
          assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati,  le  cure
          urgenti  ospedaliere per malattia, infortunio e maternita'.
             Con  il  provvedimento  previsto  dall'art.  63,  quarto
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (25/b),  sono
          stabilite  le  misure  e  le modalita' della partecipazione
          alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che
          hanno  chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente
          comma, nonche' le rette di degenza da porre a carico  degli
          stranieri  che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi
          del settimo comma.
           ((  Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
          )) disciplina legislativa  prevista  rispettivamente  dagli
          articoli  23  e  37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa
          legge,   sono  prorogati  tutti  i  poteri  dei  commissari
          liquidatori nominati ai sensi  dell'art.  72  della  citata
          legge  23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori
          delle gestioni e  servizi  di  assistenza  sanitaria  delle
          Casse  marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche',
          per  la  parte  riguardante  le   suddette   materie,   dei
          commissari  di  cui  al  successivo comma e degli organi di
          amministrazione   della   Croce   rossa   italiana.   Detti
          commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate
          dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
          nell'ambito delle finalita' richiamate al comma successivo.
          Il finanziamento dell'attivita' degli  enti  e'  assicurato
          nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo
          l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della  legge
          2  maggio  1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del
          tesoro, di concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale e della sanita'.
           ((  Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
          )) disciplina legislativa di cui al richiamato articolo  37
          le    regioni   continuano   ad   assicurare   l'assistenza
          ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle
          vigenti disposizioni.
             Fino  all'effettivo  trasferimento alle unita' sanitarie
          locali delle funzioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,
          n.  833,  i  commissari  liquidatori  di  cui alla legge 29
          giugno  1977,  n.   349,   limitatamente   alle   attivita'
          sanitarie,  anche  in  deroga  ai  vigenti  ordinamenti dei
          rispettivi enti, e con  provvedimenti  autorizzativi  o  di
          delega    generali,    devono    assicurare    l'attuazione
          territoriale delle direttive dei  competenti  organi  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
          a realizzare le finalita'  e  gli  obiettivi  del  Servizio
          sanitario nazionale.
             Restano  fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
          cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  fino
          all'istituzione  dell'Istituto superiore per la prevenzione
          e la sicurezza del  lavoro  e  all'effettivo  trasferimento
          delle   attribuzioni  alle  unita'  sanitarie  locali.  Gli
          ispettorati  del  lavoro   nell'espletamento   delle   loro
          funzioni   dovranno  altresi'  assicurare  il  rispetto  di
          direttive emanate dalle regioni e dalle  province  autonome
          di  Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
          al comma precedente.
             L'assistenza  sanitaria  di cui al primo comma comprende
          anche la tutela sanitaria delle attivita'  sportive.  Fermo
          restando  quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
          legge 23 dicembre 1978, n.  833, i controlli sanitari  sono
          effettuati,   oltre   che   dai  medici  della  Federazione
          medico-sportiva italiana, dal personale e  dalle  strutture
          pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
          dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di  criteri
          tecnici  generali  che  saranno  adottati  con  decreto del
          Ministro della sanita'".