Art. 9. 
  1. L'attivita' di estetista puo'  essere  svolta  anche  unitamente
all'attivita' di barbiere o di  parrucchiere,  in  forma  di  imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante  una  delle  forme  di
societa' previste dal secondo comma dell'articolo  3  della  legge  8
agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli  soci  che  esercitano  le
distinte  attivita'  devono  essere   in   possesso   dei   requisiti
professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'. 
  2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro  attivita'
possono  avvalersi  direttamente  di  collaboratori  familiari  e  di
personale dipendente,  per  l'esclusivo  svolgimento  di  prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico. 
 
          Nota all'art. 9;
             Per  l'art.  3  della legge n. 443/1985, vedi precedente
          nota all'art. 2.