Art. 9. 
                             (Funzioni) 
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino
la popolazione ed il territorio comunale  precipuamente  nei  settori
organici dei  servizi  sociali,  dell'assetto  ed  utilizzazione  del
territorio  e  dello  sviluppo  economico,  salvo  quanto   non   sia
espressamente attribuito ad altri  soggetti  dalla  legge  statale  o
regionale, secondo le rispettive competenze. 
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in  ambiti  territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia  di  cooperazione  con
altri comuni e con la provincia.