(Regolamento di polizia mortuaria- art. 9)
                               Art. 9. 
  1. Nei casi di morte improvvisa ed in  quelli  in  cui  si  abbiano
dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a
48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei  modi
previsti dall'art. 8.