Art. 9. 
                     Revoca dell'autorizzazione 
  1. Quando per un assegno non pagato,  in  tutto  o  in  parte,  per
difetto di provvista viene effettuato il protesto o la  constatazione
equivalente,  la  banca  trattaria  deve  revocare  al  traente  ogni
autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli
di assegni in suo possesso. 
  2.  La  revoca  e'  comunicata  al  traente  a  mezzo  di   lettera
raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto
nei suoi confronti dal momento  della  ricezione.  Nei  dieci  giorni
successivi alla data di spedizione della comunicazione di  revoca  il
pagamento  di  assegni  non  produce  gli  effetti   di   una   nuova
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se si tratta di
assegni emessi nei limiti della provvista. 
  3. Se la lettera o il telegramma non e' spedito entro il  ventesimo
giorno successivo al protesto o alla  constatazione  equivalente,  il
trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e
fino al giorno successivo  alla  spedizione,  anche  se  manca  o  e'
insufficiente la provvista. 
  4. Una nuova autorizzazione non puo'  essere  data  prima  che  sia
trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della  comunicazione
di revoca. Il termine e' di sei mesi se l'importo non pagato, portato
da  uno  o  piu'  assegni  emessi   prima   della   ricezione   della
comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire  venti
milioni. 
  5. Se  viene  data  una  nuova  autorizzazione  prima  del  termine
stabilito dal comma 4, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni
successivamente emessi, anche quando  manca  o  e'  insufficiente  la
provvista, fino alla scadenza del termine. 
  6. La responsabilita' del trattario nei casi previsti dai commi 3 e
5 e' limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.