Art. 9. 1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: "tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari". 2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta la seguente: " e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre". 3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1 gennaio 1992. 5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: "31 dicembre 1990" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 1991".
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 51 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917/86): "Art. 51 (Redditi di impresa) - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo". - Il testo dell'art. 2195 del codice civile e' il seguente: "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". - Si trascrive il testo dell'art. 115, comma 2, del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917/1986) come integrato dall'art. 9, comma 2, della presente legge: "Art. 115 (Presupposto dell'imposta). - 1. Presupposto dell'imposta locale sui redditi e' il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorche' esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Sono esclusi dall'imposta: a) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato; c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5; d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell'art. 81; e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre". - Il testo dell'art. 87 del T.U.I.R. sopra richiamato (approvato con D.P.R. n. 917/1986) e' il seguente: "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917/1986): "Art. 120 (Deduzioni). - 1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 7 ne' superiore a 14 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. 2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, attivita' alberghiera, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attivita' di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si de- duce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni ne' superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 ed a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o piu' apprendisti. 3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, e' calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed e' imputato proporzionalmente a ciascuno di essi. 4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria op- era nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. 5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi. 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602". - Si trascrive il testo del comma 1- bis dell'art. 1 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154: "1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'art. 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989.". - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990) cosi' come modificato dall'art. 9, comma 5, della presente legge: "Art. 8. - 1. Nel primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine predetto e' anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". 2. All'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. Se i termini di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38 dello stesso decreto, nonche' per i soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'art. 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.'. 3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attivita' didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attivita' non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. 4. Gli enti che effettuano operazioni di credito in- dicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. 5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non e' superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate. 6. L'effetto delle disposizioni del comma 3- bis dell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, e' differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1991. 7. Le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio. 8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1' al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresi' agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 9. Il termine di cui all'art. 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' prorogato al 31 maggio 1990. 10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'art. 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrera' in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici.".