Art. 9. 
  1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  soppresse  le  parole:
"tranne  quelle  organizzate  prevalentemente  con  il   lavoro   del
contribuente e dei suoi familiari". 
  2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta la seguente: 
  " e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di  attivita'
commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma  1
dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e
dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci,  a  condizione  che  il
numero complessivo delle persone  addette,  esclusi  gli  apprendisti
fino ad un massimo di tre, compreso il titolare,  ovvero  compresi  i
soci, non sia superiore a tre". 
  3.  Ai  fini  dell'imposta  locale  sui  redditi,  i  limiti  della
deduzione prevista nel comma 1  dell'articolo  120  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' elevati da 6 a 7 milioni di
lire e da 12 a 14 milioni di lire dell'articolo 1, comma  1-bis,  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente,  a
8 e a 16 milioni di lire. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti
a partire dal 1 gennaio 1992. 
  5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.
165, le parole: "31 dicembre 1990" sono sostituite dalle parole:  "31
dicembre 1991". 
 
          Note    all'art. 9:     -     Si     trascrive   il   testo
          dell'art.   51   del T.U.I.R.   (approvato  con  D.P.R.  n.
          917/86): "Art.  51   (Redditi   di impresa)    -    1. Sono
          redditi di impresa   quelli   che   derivano dall'esercizio
          di   imprese commerciali.    Per    esercizio    di imprese
          commerciali      si  intende  l'esercizio  per  professione
          abituale, ancorche' non  esclusiva,     delle     attivita'
          indicate  nell'art.      2195   del   codice civile e delle
          attivita' indicate alle lettere b)  e c)   del   comma    2
          dell'art.   29   che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche
          se non organizzate in forma di impresa.   2.  Sono  inoltre
          considerati  redditi  di  impresa:    a)      i     redditi
          derivanti dall'esercizio     di  attivita'  organizzate  in
          forma  di impresa dirette alla prestazione di servizi   che
          non rientrano  nell'art.  2195   del codice  civile  tranne
          quelle   organizzate  prevalentemente  con  il  lavoro  del
          contribuente e dei suoi familiari; b)  i  redditi derivanti
          dallo sfruttamento di miniere, cave,   torbiere,    saline,
          laghi,   stagni   e altre     acque interne; c)  i  redditi
          dei   terreni,   per   la   parte derivante  dall'esercizio
          delle  attivita'  agricole di cui all'art. 29, pur  se  nei
          limiti ivi stabiliti, ove spettino ai  soggetti    indicati
          nelle    lettere   a) e b) del comma 1 dell'art. 87.  3. Le
          disposizioni in  materia  di  imposte   sui   redditi   che
          fanno     riferimento    alle  attivita'    commerciali  si
          applicano,  se    non  risulta  diversamente,  a  tutte  le
          attivita'  indicate  nel  presente  articolo".     -     Il
          testo dell'art.    2195    del    codice     civile  e'  il
          seguente:    "Art.    2195 (Imprenditori       soggetti   a
          registrazione).   -     Sono          soggetti  all'obbligo
          dell'iscrizione      nel      registro   delle  imprese gli
          imprenditori  che  esercitano:       1)        un'attivita'
          industriale   diretta alla produzione di beni o di servizi;
          2)   un'attivita'   intermediaria nella   circolazione  dei
          beni;  3)  un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
          per aria; 4) un'attivita'  bancaria  o   assicurativa;   5)
          altre   attivita'   ausiliarie   delle   precedenti.     Le
          disposizioni    della  legge  che  fanno  riferimento  alle
          attivita'  e  alle imprese commerciali si  applicano,    se
          non  risulta   diversamente,    a    tutte    le  attivita'
          indicate   in  questo  articolo  e  alle  imprese  che   le
          esercitano".   -    Si    trascrive  il   testo   dell'art.
          115,  comma  2,  del T.U.I.R.    (approvato con  D.P.R.  n.
          917/1986)   come   integrato dall'art. 9,  comma  2,  della
          presente  legge:  "Art.  115  (Presupposto dell'imposta). -
          1.  Presupposto  dell'imposta  locale  sui  redditi  e'  il
          possesso   di  redditi fondiari,  di  capitale,  di impresa
          e  diversi  prodotti  nel territorio dello Stato, ancorche'
          esenti    dall'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
          o dall'imposta sul reddito delle persone   giuridiche.   2.
          Sono  esclusi  dall'imposta:   a)    i    redditi derivanti
          dalla   partecipazione   in  societa'  ed   enti   soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche; b)   i
          redditi  derivanti    dalla    partecipazione   in societa'
          semplici, in   nome collettivo     e     in     accomandita
          semplice  residenti   nel   territorio dello  Stato; c)   i
          redditi  delle  imprese  familiari   imputati ai  familiari
          collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5; d) i redditi
          indicati  alle  lettere  l)  e m) del comma   1   dell'art.
          81;  e)    i redditi  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo di imposta o ad imposta   sostitutiva;   e-bis)    i
          redditi   d'impresa   derivanti dall'esercizio di attivita'
          commerciali  svolte da soggetti diversi da quelli  indicati
          al        comma     1     dell'art.     87,     organizzate
          prevalentemente  con  il    lavoro    proprio    e      dei
          familiari,  ovvero con  il lavoro dei  soci,  a  condizione
          che  il numero complessivo delle persone  addette,  esclusi
          gli  apprendisti fino  ad  un  massimo  di tre, compreso il
          titolare, ovvero compresi i soci,  non  sia    superiore  a
          tre".     -    Il    testo  dell'art. 87 del T.U.I.R. sopra
          richiamato (approvato  con  D.P.R.  n.  917/1986)  e'    il
          seguente:      "Art.       87 (Soggetti   passivi).   -  1.
          Sono    soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche:  a) le societa' per azioni e in accomandita per
          azioni,  le    societa'   a    responsabilita'    limitata,
          le  societa'    cooperative    e  le  societa'   di   mutua
          assicurazione  residenti nel territorio dello Stato; b) gli
          enti pubblici   e    privati    diversi  dalle    societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo        o       principale     l'esercizio      di
          attivita' commerciali;   c)   gli enti pubblici  e  privati
          diversi  dalle  societa',  residenti  nel  territorio dello
          Stato,  che   non   hanno    per   oggetto esclusivo      o
          principale      l'esercizio di attivita' commerciali; d) le
          societa'    e gli enti di ogni   tipo,    con    o    senza
          personalita'  giuridica,    non    residenti nel territorio
          dello Stato.  2.  Tra  gli enti  diversi   dalle  societa',
          di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del    comma 1,       si
          comprendono,    oltre    alle  persone    giuridiche,    le
          associazioni      non   riconosciute,   i   consorzi  e  le
          altre   organizzazioni     non    appartenenti    ad  altri
          soggetti   passivi    nei confronti     delle   quali    il
          presupposto  dell'imposta si verifichi in modo  unitario  e
          autonomo.   Tra  le societa' e gli enti di cui alla lettera
          d) del comma  1  sono  comprese  anche  le   societa'     e
          le  associazioni indicate nell'art. 5.  3.  Ai  fini  delle
          imposte   sui redditi    si    considerano    residenti  le
          societa'  e gli enti che per la maggior  parte del  periodo
          di    imposta    hanno    la    sede  legale  o   la   sede
          dell'amministrazione   o     l'oggetto    principale    nel
          territorio dello  Stato".    -  Si   trascrive   il   testo
          dell'art.  120,  comma  1,  del T.U.I.R.     (approvato con
          D.P.R.  n.  917/1986):    "Art.     120 (Deduzioni).  -  1.
          Dal  reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone
          fisiche   si   deduce   una quota  pari  al  50  per  cento
          del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a  7  ne'
          superiore  a 14    milioni   di lire ragguagliati ad  anno,
          a  condizione  che  il contribuente  presti     la      sua
          opera    nell'impresa   e   tale prestazione costituisca la
          sua  occupazione  prevalente.      2.      Per   le imprese
          artigiane  iscritte  nel  relativo   albo, per  le  imprese
          che  esercitano    attivita'    di   commercio   al minuto,
          attivita' alberghiera,             attivita'             di
          somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi
          o     in     mense      aziendali      o      attivita'  di
          intermediazione  o  rappresentanza  commerciale  e  per  le
          imprese  che  esercitano la     pesca    marittima    o  in
          acque  interne,   si   de- duce  un'ulteriore  quota   pari
          al  30     per     cento   del   reddito   al netto   della
          deduzione di cui al comma 1, a condizione    che    l'opera
          prestata    in    tali  imprese costituisca   l'occupazione
          prevalente  del contribuente. L'ulteriore deduzione  spetta
          in  misura  non inferiore  a 2   milioni  ne'  superiore  a
          4 milioni  di  lire   ragguagliate   ad anno;  tali  misure
          sono elevate a 3 ed a 6 milioni di lire o a 4 ed  8 milioni
          di  lire    per  le  imprese artigiane che per la   maggior
          parte del   periodo   di imposta      hanno      impiegato,
          rispettivamente,     un apprendista o piu' apprendisti.  3.
          Nei confronti dei possessori    di  redditi  agrario  e  di
          impresa   derivanti   dall'esercizio  di  un'unica impresa,
          l'ammontare  della  deduzione,  ferme  restando  le  misure
          minima e massima,  e'  calcolato  sul  cumulo  dei  redditi
          stessi ed e' imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.
          4.  La   deduzione prevista  nei commi da 1 a 3,  calcolata
          con riferimento alla quota di reddito spettante a  ciascuno
          dei   soci   che   prestano la propria op- era nell'impresa
          come occupazione   prevalente,     spetta       anche  alle
          societa'  semplici,      in    nome    collettivo    e   in
          accomandita semplice residenti nel territorio dello  Stato.
          5.  La  deduzione, nelle  misure  stabilite  nei commi da 1
          a 3, si  applica  a  condizione  che  l'imprenditore  o  la
          societa'  attesti,  nella  dichiarazione   dei redditi    o
          in  apposito  allegato,  l'esistenza      dei     requisiti
          indicati   nei   commi stessi.    6.    Le disposizioni del
          comma  2  si applicano  anche  per i redditi   di   impresa
          dei        titolari     di autorizzazioni all'autotrasporto
          soci     di  organismi   cooperativi esercenti  l'attivita'
          di   autotrasporto   di   merci  ai  quali   sono applicate
          le   forme e le modalita' previdenziali di cui  al  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  30  aprile 1970,     n.
          602".    -  Si trascrive  il  testo   del   comma   1-  bis
          dell'art. 1 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27    aprile  1989,  n.  154:
          "1-bis.  Ai  fini  dell'imposta  locale   sui   redditi,  i
          limiti   della   deduzione  prevista nel comma 1  dell'art.
          120 del testo       unico     delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre      1986,    n.        917,        sono   elevati
          rispettivamente  da  6  a  7  milioni  di lire e da 12 a 14
          milioni di   lire  con  effetto  dall'anno 1989.".   -   Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  8,  comma 6, del D.L.   27
          aprile 1990,   n.   90   (convertito, con    modificazioni,
          dalla   legge  n. 165/1990) cosi' come modificato dall'art.
          9, comma 5, della presente legge:   "Art.   8.   -  1.  Nel
          primo  comma dell'art. 27 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e' aggiunto,      in
          fine,   il    seguente periodo:  "Il   termine predetto  e'
          anticipato  al  giorno  20  di  ciascun  mese    per     il
          contribuente    che    esegue    il    versamento  mediante
          delega  a  soggetti  di cui all'art.  31  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43.".
          2.     All'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125,
          convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 e'
          sostituito dal seguente:   '1.     Se     i termini      di
          cui    all'art.    27    del   decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  cadono  in      giorno
          festivo    o comunque  non  lavorativo  per  le  aziende di
          credito e per le casse rurali ed artigiane indicate     nel
          primo      comma  dell'art.    38   dello stesso   decreto,
          nonche'  per  i  soggetti  di  cui  all'art. 31 del decreto
          del  Presidente della  Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,
          le  liquidazioni e i    versamenti   mensili   dell'imposta
          sul   valore aggiunto  previsti  nel  primo  e  nel secondo
          comma dell'art. 27 del predetto decreto n.  633  del  1972,
          devono  essere    effettuati  nel  primo  giorno lavorativo
          immediatamente precedente.'.  3.   Le   prestazioni  aventi
          per   oggetto  lo  svolgimento  di  attivita'  didattica  e
          culturale a    carattere    nazionale     e  internazionale
          svolte          dai     collegi  universitari    legalmente
          riconosciuti  e    posti    sotto    la     vigilanza   del
          Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica
          e    tecnologica,    comprese   le   prestazioni   relative
          all'alloggio, al  vitto e  alla    fornitura    di    libri
          e     materiali didattici, sono da ritenersi attivita'  non
          commerciali     a     tutti     gli     effetti  tributari.
          Tuttavia    non    si  fa  luogo a rimborso di imposte gia'
          pagate.  4.   Gli  enti  che   effettuano   operazioni   di
          credito  in-  dicate  negli  articoli 15 e 16  del  decreto
          del     Presidente  della Repubblica       29     settembre
          1973,  n.  601,  devono presentare, ai sensi  dell'art.  20
          del    medesimo    decreto,       in   luogo          della
          dichiarazione  ivi  prevista,  due  dichiarazioni  di   cui
          la    prima relativa    alle      operazioni     effettuate
          nel   primo      semestre dell'esercizio    e  la  seconda,
          relativa  alle  operazioni effettuate nel secondo   periodo
          dell'esercizio stesso.       Le       dichiarazioni  devono
          essere     presentate rispettivamente, entro tre mesi dalla
          scadenza    del    primo semestre     o   dalla    chiusura
          dell'esercizio.   L'ufficio   annota  su  un  esemplare  di
          ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta   che
          risulta  dovuta   e   lo   restituisce all'ente   che  deve
          effettuare   il  relativo  pagamento  entro  trenta giorni.
          Con   decreto    del    Ministro    delle  finanze  saranno
          stabilite   le   modalita'   di   applicazione        delle
          disposizioni  recate      dal presente    comma,    nonche'
          le  modalita'  per l'effettuazione   dei controlli    delle
          dichiarazioni,    avvalendosi   anche       di      sistemi
          meccanografici.      5.     Le  ritenute  alla   fonte   da
          versarsi    al concessionario  della  riscossione,  il  cui
          ammontare     non     e' superiore      al   limite  minimo
          della  commissione   spettante   al concessionario  stesso,
          devono  essere  versate  cumulativamente     e     in unica
          soluzione   nei    primi    venti  giorni   del   mese   di
          gennaio  dell'anno successivo   a   quello   in   cui  sono
          state  operate.    6.  L'effetto   delle  disposizioni  del
          comma  3-  bis dell'art. 56 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi, approvato   con     decreto del    Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, introdotto
          dall'art.  26,  comma   8, del   decreto-legge   2    marzo
          1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          aprile  1989,  n.  154, previsto  per il periodo di imposta
          avente  inizio  dopo il 31 dicembre 1989 dall'art. 2, comma
          1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n.    212,  convertito,
          con     modificazioni,    dalla    legge 28 luglio 1989, n.
          267, e' differito al periodo di imposta che    ha    inizio
          dopo    il   31 dicembre   1991.  7.     Le    disposizioni
          dell'art.   6,   comma  1, del decreto-legge  30  settembre
          1989, n.    332,    convertito,    con modificazioni, dalla
          legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli  atti
          di  trasferimento a favore delle regioni delle  province  e
          dei  comuni,  conseguenti   a decreti di esproprio.      8.
          Gli     oneri indicati   alle  lettere  b), c), d), i) e m)
          del comma 1 dell'art. 10  del  testo  unico  delle  imposte
          sui    redditi,         approvato         con decreto   del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.    917,
          riferibili      all'anno 1989,    possono,    se  sostenuti
          nel  periodo dal  1' al 10 gennaio 1990,  essere    dedotti
          ai   sensi  del  predetto articolo  dal reddito complessivo
          dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le   condizioni,    dai
          singoli    redditi    che   concorrono     a formarlo.   La
          disposizione si applica altresi' agli  oneri  di  cui  alla
          lettera d) per  i  quali  compete  la  detrazione d'imposta
          di  cui  all'art.  2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27 aprile
          1989, n. 154.  9.  Il termine di cui all'art.   124,  comma
          4,  del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio
          1988,  n. 43,   e' prorogato al 31 maggio  1990.    10.  Il
          termine  del  30  giugno  1990, stabilito dall'art. 1 della
          legge  15  luglio  1988,  n.  275, in materia di  revisione
          delle        circoscrizioni   territoriali   degli   uffici
          finanziari,  e'   fissato   al   31 dicembre 1991  per  gli
          uffici ricompresi in un  distretto   nel   quale   entrera'
          in      funzione,  entro    la  medesima data, un centro di
          servizio delle imposte dirette; al 30  giugno  1992  per  i
          residui uffici.".