Art. 9. 
  1. L'art. 2426 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2426 (Criteri di valutazione).  -  Nelle  valutazioni  devono
essere osservati i seguenti criteri: 
   1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo  di  acquisto  o  di
produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si  computano  anche  i  costi
accessori.  Il  costo  di  produzione   comprende   tutti   i   costi
direttamente imputabili al prodotto.  Puo'  comprendere  anche  altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,  relativi
al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene  puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso
terzi; 
   2) il costo delle immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,  la
cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere  sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio  in  relazione  con  la  loro  residua
possibilita' di utilizzazione. Eventuali  modifiche  dei  criteri  di
ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere  motivate
nella nota integrativa; 
   3)   l'immobilizzazione   che,   alla    data    della    chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di  valore  inferiore  a  quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale  mi-
nor valore; questo non puo' essere mantenuto nei  successivi  bilanci
se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; 
  Per le immobilizzazioni consistenti in  partecipazioni  in  imprese
controllate  o  collegate  che  risultino  iscritte  per  un   valore
superiore  a  quello  derivante  dall'applicazione  del  criterio  di
valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di
redigere il  bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
frazione  di  patrimonio  netto   risultante   dall'ultimo   bilancio
dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata  nella
nota integrativa; 
   4) le immobilizzazioni consistenti in  partecipazioni  in  imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con  riferimento  ad
una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il  criterio  indicato
al n. 1), per  un  importo  pari  alla  corrispondente  frazione  del
patrimonio  netto  risultante  dall'ultimo  bilancio  delle   imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi  di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'   quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli  2423
e 2423- bis. 
  Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base  al
metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante  dall'ultimo  bilancio
dell'impresa   controllata   o   collegata   puo'   essere   iscritto
nell'attivo,  purche'  ne  siano  indicate  le  ragioni  nella   nota
integrativa.  La  differenza,  per  la  parte  attribuibile  a   beni
ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. 
  Negli    esercizi    successivi    le    plusvalenze,     derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore
indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in  una
riserva non distribuibile; 
   5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi  di  ricerca,  di
sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono  essere
iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e  devono
essere ammortizzati entro un periodo non  superiore  a  cinque  anni.
Fino  a  che  l'ammortamento  non  e'   completato   possono   essere
distribuiti  dividendi  solo   se   residuano   riserve   disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 
   6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con  il  consenso
del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del
costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un  periodo
di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare  sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso
non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo  e  ne  sia
data adeguata motivazione nella nota integrativa; 
   7) il disaggio su prestiti  deve  essere  iscritto  nell'attivo  e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 
   8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore  presumibile
di realizzazione; 
   9) le rimanenze, i titoli  e  le  attivita'  finanziarie  che  non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di  acquisto  o
di produzione, calcolato secondo  il  n.  1),  ovvero  al  valore  di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore;  tale
minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci  se  ne
sono venuti meno i motivi.  I  costi  di  distribuzione  non  possono
essere computati nel costo di produzione; 
   10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato  col  metodo
della media ponderata o con quelli 'primo entrato,  primo  uscito'  o
'ultimo  entrato,  primo  uscito';  se  il  valore   cosi'   ottenuto
differisce in misura apprezzabile dai costi  correnti  alla  chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria  di
beni, nella nota integrativa; 
   11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla
base  dei  corrispettivi  contrattuali   maturati   con   ragionevole
certezza; 
   12) le attrezzature industriali e commerciali, le  materie  prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo  ad  un
valore   costante   qualora   siano   costantemente   rinnovate,    e
complessivamente di  scarsa  importanza  in  rapporto  all'attivo  di
bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili  nella  loro
entita', valore e composizione.". 
(IV Direttiva, articoli 32, 34 - 42 e 59, nel testo modificato 
   dall'art. 45 della direttiva n. 83/349).