Art. 9 
               Rapporto sulla situazione del personale 
 
  1.  Le  aziende  pubbliche  e  private  che  occupano  oltre  cento
dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno  ogni  due  anni
sulla situazione del personale maschile e femminile in  ognuna  delle
professioni ed  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. 
  2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso  alle  rappresentanze
sindacali aziendali e al consigliere regionale di parita'. 
  3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  in  conformita'  alle
indicazioni definite, nell'ambito  delle  specificazioni  di  cui  al
comma 1, dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui  al  comma  1
non trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, pre-
via segnalazione dei soggetti di cui al comma 2,  invita  le  aziende
stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di  inottemperanza
si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,  n.  520.  Nei  casi  piu'
gravi puo' essere disposta la sospensione per un  anno  dei  benefici
contributivi eventualmente goduti dall'azienda. 
 
Nota all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  11  del  D.P.R.   n.   520/1955
          (Riorganizzazione  centrale  e periferica del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale) e'  il  seguente:  "Art.
          11.  -  Le  inosservanze  delle disposizioni legittimamente
          impartite  dagli  ispettori   nell'esercizio   delle   loro
          funzioni  sono  punite con l'ammenda fino a lire sedicimila
          quando per tali inosservanze non  siano  previste  sanzioni
          diverse da altre leggi".
             La  sanzione  dell'ammenda  di  cui  all'articolo  sopra
          riportato   e'   stata   sostituita   con    la    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  dall'art.    1  della  legge 24
          dicembre 1975,  n.  706,  il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la depenalizzazione del reato, includendovi anche  i  reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114,
          primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione
          all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. La  misura
          attuale della sanzione e' quindi "fino a lire ottantamila".