Art. 9. Valutazione dell'imponibile 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 e' il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote as- sociative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attivita' commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o di- verse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".