Art. 9. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo
per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire  2  miliardi  per  il
1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 14 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI