ART. 9. Ente parco 1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) la Comunita' del parco. 3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. 4. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunita' del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalita': a) cinque, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa' botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente; d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente; 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. 6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione. 9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 11. Il Direttore del parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non piu' di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato puo' essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco. 12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta. 13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge. 14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 si veda in nota all'art. 4. - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".