Art. 9. (Riconoscimento diplomi e svolgimento attivita' e professioni sanitarie: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovra' prevedere: a) che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica nonche' la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare; b) che siano fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'articolo 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 217, nell'articolo 7, quarto comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, nell'articolo 1, terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905, nell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 novembre 1984, n. 750, nell'articolo 1, terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296.
Nota all'art. 9: - Le direttive CEE n. 89/594 e n. 89/595 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 341 del 23 novembre 1989 e ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 dell'8 gennaio 1990, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/658 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 353 del 17 dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 dell'11 febbraio 1991, 2a serie speciale. - La legge 19 novembre 1990, n. 341, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 1990. L'art. 9 recita: "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle. 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri: a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia; b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneita' disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali; c) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi nelle facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento; d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle universita', al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego; e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello; f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali. 3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2. 4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso". - La legge 22 maggio 1978, n. 217, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 29 maggio 1978. L'art. 1 recita: "Art. 1. - Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, e' riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed e' consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di medico. L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A, B e C. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive comunitarie". - La legge 24 aprile 1985, n. 409, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 13 agosto 1985. L'art. 7 recita: "Art. 7. - Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano un'attivita' professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, definita al precedente art. 2. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente all'istituzione in Italia della corrispondente specializzazione. L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della Sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle direttive comunitarie". - La legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1981. L'art. 1 recita: "Art. 1. - Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge e' riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale. L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione". - La legge 8 novembre 1984, n. 750, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 310 del 10 novembre 1984. L'art. 1 recita: "Art. 1. - Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge e' riconosciuto il titolo di veterinario ed e' consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di veterinario. L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato. In conformita' delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione". - La legge 13 giugno 1985, n. 296, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 22 giugno 1985. L'art. 1 recita: "Art. 1. - Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B e' riconosciuto il titolo di ostetrica ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale. L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive comunitarie".