Art. 9.
            (Riconoscimento diplomi e svolgimento attivita'
              e professioni sanitarie: criteri di delega)
  1.   L'attuazione   delle   direttive   del  Consiglio  89/594/CEE,
89/595/CEE e 90/658/CEE dovra' prevedere:
  a) che siano apportate alle norme di legge vigenti  concernenti  le
professioni  di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica
nonche' la formazione di  infermiere,  le  modifiche  necessarie  per
adeguarle alle direttive da attuare;
  b) che siano fatte salve le  disposizioni  contenute  nell'articolo
9,  commi  1,  2  e  3,  della  legge  19   novembre  1990,  n.  341,
nell'articolo  1,  terzo  comma,  della legge 22 maggio 1978, n. 217,
nell'articolo 7, quarto comma, della legge 24 luglio  1985,  n.  409,
nell'articolo  1,  terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905,
nell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 novembre  1984,  n.  750,
nell'articolo 1, terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296.
 
          Nota all'art. 9:
            -  Le  direttive  CEE  n.  89/594  e n. 89/595 sono state
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 341 del 23 novembre 1989 e ripubblicate nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  2  dell'8  gennaio
          1990, 2a serie speciale.
            -  La  direttiva  CEE n. 90/658 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 353 del  17
          dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n. 12 dell'11 febbraio 1991, 2a serie
          speciale.
            - La legge 19 novembre 1990, n. 341, e' stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 274
          del 23 novembre 1990. L'art. 9 recita:
            "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma  universitario,
          di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, con uno o
          piu' decreti del Presidente della Repubblica,  adottati  su
          proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati  gli
          ordinamenti  didattici  dei corsi di diploma universitario,
          dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
          rispettive tabelle.
            2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati  su  conforme
          parere  del  Consiglio universitario nazionale, il quale lo
          esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, sentiti, per le rispettive materie,  i  rappresentanti
          dei  collegi  e degli ordini professionali, nell'osservanza
          dei seguenti criteri:
            a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
            b)  devono  realizzare  una  riduzione delle duplicazioni
          totali o parziali e la ricomposizione  o  la  riconversione
          innovativa    degli   insegnamenti   secondo   criteri   di
          omogeneita'  disciplinare,  tenendo  conto  dei   mutamenti
          sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
            c)  devono  determinare le facolta' e la collocazione dei
          corsi  nelle  facolta',  secondo  criteri  di   omogeneita'
          disciplinare    volti    ad   evitare   sovrapposizioni   e
          duplicazioni dei corsi  stessi,  e  dettare  norme  per  il
          passaggio   degli   studenti   dal   precedente   al  nuovo
          ordinamento;
            d) devono individuare le aree disciplinari,  intese  come
          insiemi  di  discipline scientificamente affini raggruppate
          per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi,  da
          includere  necessariamente  nei  curricula  didattici,  che
          devono  essere  adottati  dalle  universita',  al  fine  di
          consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per
          l'esercizio  delle  professioni  o  l'accesso a determinate
          qualifiche funzionali del pubblico impiego;
            e)  devono  precisare  le   affinita'   al   fine   della
          valutazione  delle  equipollenze  e per il conseguimento di
          altro diploma dello stesso o diverso livello;
            f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
            3. Con la medesima procedura si provvede alle  successive
          modifiche  ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi
          1 e 2.
            4.  Il  Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del
          Consiglio  universitario  nazionale, i criteri generali per
          la   regolamentazione   dell'accesso   alle    scuole    di
          specializzazione  ed  ai corsi per i quali sia prevista una
          limitazione nelle iscrizioni.
            5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e
          dell'art. 4, con decreti del  Presidente  della  Repubblica
          adottati  su proposta del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  i
          Ministri  interessati, possono essere individuati i livelli
          funzionali   del   pubblico   impiego   e   le    attivita'
          professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli
          di studio previsti dalla presente legge.
            6.  Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio
          universitario nazionale, di concerto con il Ministro per la
          funzione  pubblica,  sono  dichiarate le equipollenze tra i
          diplomi universitari e quelle tra i diplomi  di  laurea  al
          fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici concorsi per
          l'accesso alle qualifiche funzionali del  pubblico  impiego
          per le quali ne e' prescritto il possesso".
            -  La  legge  22 maggio 1978, n. 217, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  146
          del 29 maggio 1978. L'art. 1 recita:
            "Art.   1.  -  Ai  cittadini  degli  Stati  membri  delle
          Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati  ed
          altri  titoli  di  cui agli allegati A, B e C alla presente
          legge, e' riconosciuto il titolo  di  medico  e  di  medico
          specialista  ed  e'  consentito  l'esercizio dell'attivita'
          professionale di medico.
            L'uso di tali titoli, e delle relative  abbreviazioni  e'
          consentito  sia  nella  lingua  dello Stato di origine o di
          provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle
          corrispondenze dei titoli stessi enunciate  negli  allegati
          A, B e C.
            Gli  elenchi  di  cui  agli  allegati alla presente legge
          saranno modificati con decreto del Ministro  della  sanita'
          di  concerto  con il Ministro della pubblica istruzione, in
          conformita' alle direttive comunitarie".
            - La legge 24 aprile 1985, n. 409,  e'  stata  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 190 13 agosto 1985. L'art. 7 recita:
            "Art.  7.  -  Ai  cittadini  degli  Stati  membri   delle
          Comunita' europee che esercitano un'attivita' professionale
          nel  campo  della  odontoiatria con le denominazioni di cui
          all'allegato A alla presente legge, e che sono in  possesso
          dei   diplomi,   certificati   ed   altri   titoli  di  cui
          all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed
          e'  consentito   l'esercizio   della   relativa   attivita'
          professionale, definita al precedente art. 2.
            Ai  cittadini  degli Stati membri delle Comunita' europee
          in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui
          all'allegato C, e' riconosciuto il  titolo  di  odontoiatra
          specialista,  subordinatamente  all'istituzione  in  Italia
          della corrispondente specializzazione.
            L'uso dei predetti titoli e delle relative  abbreviazioni
          e'  consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di
          provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle
          corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B
          e C.
            Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono
          modificati  con  decreto  del  Ministro  della  Sanita'  di
          concerto  con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione in
          conformita' delle direttive comunitarie".
            - La legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' stata  pubblicata
          in  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2
          gennaio 1981. L'art. 1 recita:
            "Art.  1.  -  Ai  cittadini  degli  Stati  membri   della
          Comunita' economica europea in possesso dei titoli, diplomi
          e  certificati  di  cui  agli allegati A e B della presente
          legge e' riconosciuto il titolo di infermiere professionale
          ed  e'  consentito  l'esercizio  della  relativa  attivita'
          professionale.
            L'uso  di  tale  titolo e delle relative abbreviazioni e'
          consentito sia nella lingua dello Stato  di  origine  o  di
          provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle
          corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A
          e B.
            Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono
          modificati  con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di
          concerto con il Ministro della pubblica istruzione".
            - La legge 8 novembre 1984, n. 750, e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 310
          del 10 novembre 1984. L'art. 1 recita:
            "Art.  1.  -  Ai  cittadini  degli  Stati  membri   delle
          Comunita'  europee, in possesso dei diplomi, certificati ed
          altri titoli di cui all'allegato  alla  presente  legge  e'
          riconosciuto  il  titolo  di  veterinario  ed e' consentito
          l'esercizio dell'attivita' professionale di veterinario.
            L'uso di tali titoli e delle  relative  abbreviazioni  e'
          consentito  sia  nella  lingua  dello Stato di origine o di
          provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle
          corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.
            In conformita' delle direttive comunitarie,  l'elenco  di
          cui  all'allegato  alla  presente  legge  e' modificato con
          decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione".
            -  La  legge  13 giugno 1985, n. 296, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  146
          del 22 giugno 1985. L'art. 1 recita:
            "Art.  1. - Ai cittadini degli Stati membri della CEE che
          nei Paesi di origine  o  di  provenienza  hanno  una  delle
          qualifiche   professionali  di  cui  all'allegato  A  della
          presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati  di
          cui  all'allegato  B e' riconosciuto il titolo di ostetrica
          ed  e'  consentito  l'esercizio  della  relativa  attivita'
          professionale.
            L'uso  di  tale  titolo e delle relative abbreviazioni e'
          consentito sia nella lingua dello Stato  di  origine  o  di
          provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle
          corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A.
          Gli  elenchi  di cui agli allegati alla presente legge sono
          modificati con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto  con  il  Ministro  della  pubblica istruzione, in
          conformita' alle direttive comunitarie".