Art. 9. 1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000. 2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali. 3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalita' di cui al comma 2. 4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), e' elevata a lire 2.000. 5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), e' elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000. 6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a). 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.
(a) Il D.P.R. n. 642/1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. L'allegato A, annesso al decreto, riporta la tariffa degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine (parte I) e in caso d'uso (parte II). Gli articoli 19, 20 e 20-bis della tariffa riguardano, rispettivamente, l'imposta di bollo per ricevute, quetanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera L. 150.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze; l'imposta di bollo per estratti di conti, nonche' lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causa dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera 150.000 lire; l'imposta di bollo per ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito dovuta per ogni esemplare, quando la somma, rispettivamente, non supera L. 100.000; oltre L. 100.000 fino a L. 250.000; oltre L. 250.000 fino a L. 500.000; oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000; oltre L. 1.000.000. Si tenga presente che con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, e' stata approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione dell'art. 10, comma 6-bis, del presente decreto. Si trascrive inoltre il testo dell'art. 12 del citato D.P.R. n. 642/1972: "Art. 12 (Marche da bollo). - L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza".