Art. 9.
                    Trasferibilita' delle licenze
  1.  La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e
l'autorizzazione   per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona
dallo   stesso   designata,   purche'   iscritta  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
    a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
    b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
    c)  sia  divenuto  permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro  definitivo  della  patente  di
guida.
  2.  In  caso  di  morte  del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti  al  nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero  possono  essere  trasferite,  entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad  altri,  designati  dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel  ruolo  di  cui  all'articolo  6  ed  in  possesso  dei requisiti
prescritti.
  3. Al titolare che abbia trasferito la licenza  o  l'autorizzazione
non  puo'  esserne  attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque  anni  dal  trasferimento
della prima.