Art. 9. 
                       Disposizioni specifiche 
   1. Con decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in attuazione di direttive comunitarie,  vengono  fissate  le
disposizioni specifiche applicabili ai  gruppi  di  alimenti  di  cui
all'allegato I. 
   2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati,  in
attuazione  delle  direttive  comunitarie,  le  sostanze  con   scopo
nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari  destinati  ad  una
alimentazione  particolare  nonche'  i  criteri  di  purezza   e   le
condizioni per la loro utilizzazione.