Art. 9. Garanzia integrativa 1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 puo' essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 puo' essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 20 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), cosi' come modificato dall'art. 12- bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e' il seguente: "Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il 'Fondo centrale di garanzia' per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f), della presente legge. La garanzia del fondo di cui al comma precedente e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate. La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore e puo' raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le proce- dure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti. I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del 'Fondo' sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare. La dotazione del 'Fondo' e' costituita: a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore; b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente; c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del Fondo; d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del 'Fondo' di cui al precedente art. 3. Al 'Fondo' si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) e' il seguente: "Art. 7 (Fondo centrale di garanzia) - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della societa' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. La garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per l'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver esperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 1068/1964 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione) e' il seguente: "Art. 1. - E' istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane un 'Fondo centrale di garanzia' per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del 'Fondo' in base ai criteri e alle modalita' deliberati dal Comitato di cui al successivo art. 3. La garanzia prevista nel comma precedente e' di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle proce- dure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita' del Fondo e non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni".