Art. 9. 
                        Garanzia integrativa 
 
  1.  I  finanziamenti  previsti  dall'articolo  8   possono   essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge
12 agosto 1977,  n.  675,  e  successive  modificazioni,  ovvero,  in
relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle  garanzie
del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n.  517,
o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge  14  ottobre  1964,  n.
1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge
n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata  legge
n. 517 del 1975 puo' essere accordata, su richiesta degli istituti ed
aziende  di  credito  o  dei  beneficiari  dei   finanziamenti,   con
deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui
all'articolo 1 della citata  legge  n.  1068  del  1964  puo'  essere
accordata con deliberazione del  comitato  previsto  dall'articolo  3
della medesima legge. 
 
          Note all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  20  della  legge  n.   675/1977
          (Provvedimenti   per   il   coordinamento   della  politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo  del settore), cosi' come modificato dall'art. 12-
          bis del D.L.  30  gennaio  1979,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1979, n. 91, e' il
          seguente:
             "Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per
          il credito  a  medio  termine  (Mediocredito  centrale)  il
          'Fondo  centrale  di  garanzia' per i finanziamenti a medio
          termine che gli istituti  ed  aziende  di  credito  di  cui
          all'art.  19 della legge 25 luglio 1952, n.  949, concedono
          alle medie e piccole imprese industriali,  anche  in  forma
          cooperativa,  definite  ai  sensi  dell'art. 2, lettera f),
          della presente legge.
              La garanzia del fondo di cui al comma precedente e'  di
          natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito
          centrale  agli  istituti  ed aziende di credito indicati al
          precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese
          interessate.
             La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura  del
          90   per   cento   della   perdita   subita   dall'istituto
          finanziatore   e   puo'   raggiungere   l'80   per    cento
          dell'eccedenza,  a  fronte del capitale, degli interessi di
          mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di
          riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,  vigente  al
          momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli
          accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le proce-
          dure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale,
          nei  confronti  del  beneficiario  del  finanziamento  e di
          eventuali altri garanti.
             I limiti dei  finanziamenti  per  i  quali  puo'  essere
          concessa  la garanzia del 'Fondo' sono determinati dal CIPI
          su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentito  il  Mediocredito  centrale,  ad
          eccezione  dei  finanziamenti  concessi  ai   sensi   della
          presente  legge alle piccole e medie imprese industriali, i
          quali  possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero
          loro ammontare.
             La dotazione del 'Fondo' e' costituita:
               a) dalle somme che gli istituti ed aziende di  credito
          dovranno  versare, in misura corrispondente alla trattenuta
          che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
          ad operare,  una  volta  tanto,  all'atto  dell'erogazione,
          sull'importo  originario  del  finanziamento  concesso alle
          imprese  che  accedono  ai  benefici  della  garanzia.   La
          trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
          a  500  milioni  e  dell'1,25 per cento per i finanziamenti
          d'importo superiore;
               b)  dai  contributi  degli  istituti  ed  aziende   di
          credito.  Tali  contributi  sono  determinati ogni anno dal
          CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e
          il risparmio  proporzionalmente  all'ammontare  complessivo
          dei  finanziamenti  ammessi  alla  garanzia  del Fondo e in
          essere alla fine dell'anno precedente;
               c) dagli interessi maturati sulle  disponibilita'  del
          Fondo;
               d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire
          per  ogni  esercizio  finanziario dal 1977 al 1980 a valere
          sulle disponibilita' del 'Fondo' di cui al precedente  art.
          3.
             Al 'Fondo' si applicano le disposizioni di cui al titolo
          IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601".
             -  Il testo dell'art. 7 della legge n. 517/1975 (Credito
          agevolato al commercio) e' il seguente:
             "Art. 7 (Fondo centrale  di  garanzia)  -  E'  istituito
          presso  il  Mediocredito  centrale  un  fondo  centrale  di
          garanzia  per  la  copertura   dei   rischi   connessi   ai
          finanziamenti previsti dalla presente legge.
             Il  fondo  centrale  di  garanzia  e' amministrato da un
          comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
          il commercio e l'artigianato di concerto  con  il  Ministro
          per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
          dal   Ministro   per   il  tesoro,  uno  dal  Ministro  per
          l'industria,  il  commercio  e   l'artigianato,   due   dal
          Mediocredito   centrale,   due  dall'Associazione  bancaria
          italiana in rappresentanza degli  istituti  ed  aziende  di
          credito  di cui all'art.  19 della legge 25 luglio 1952, n.
          949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno  dalle
          organizzazioni  a carattere nazionale dei commercianti, uno
          dalle organizzazioni nazionali  della  cooperazione  e  uno
          designato dall'ANCI.
             Spetta  al  comitato  di  cui  al  precedente  comma  di
          deliberare in  ordine  ai  criteri  e  alle  modalita'  che
          dovranno  disciplinare gli interventi del fondo centrale di
          garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.
             Al  fondo  centrale  di  garanzia  possono  accedere   i
          soggetti  beneficiari  di  cui  all'art. 1 che non siano in
          grado di offrire garanzie reali o garanzie  con  privilegio
          speciale a copertura dei finanziamenti concessi.
             La   garanzia  e'  accordata  su  domanda  degli  aventi
          diritto,  presentata  contestualmente  alla  richiesta   di
          finanziamento,   previo   accertamento   della  societa'  e
          capacita' imprenditoriale  degli  operatori  commerciali  e
          della  rispondenza dei programmi proposti alle direttive di
          adeguamento della rete distributiva, approvate dai  comuni,
          a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.
             La  garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica nella
          misura del 100 per cento  sino  a  lire  30  milioni  della
          perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per
          cento  per l'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di
          mora in misura non superiore  al  tasso  di  interesse  del
          finanziamento,  accessori  e spese, dopo aver esperimentate
          tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute
          utili nei confronti del  beneficiario  ed  eventuali  altri
          garanti".
             -   Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  1068/1964
          (Istituzione presso la Cassa per il  credito  alle  imprese
          artigiane  di  un Fondo centrale di garanzia e modifiche al
          capo VI  della  legge  25  luglio  1952,  n.  949,  recante
          provvedimenti  per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
          della occupazione) e' il seguente:
             "Art. 1. - E' istituito presso la cassa per  il  credito
          alle  imprese artigiane un 'Fondo centrale di garanzia' per
          la copertura  dei  rischi  derivanti  dalle  operazioni  di
          credito  a medio termine, a favore delle imprese artigiane,
          effettuate ai sensi della legge 25  luglio  1962,  n.  949,
          capo  VI  e successive modificazioni, e ammesse ai benefici
          del 'Fondo' in base ai criteri e alle modalita'  deliberati
          dal Comitato di cui al successivo art. 3.
             La  garanzia  prevista nel comma precedente e' di natura
          sussidiaria e si esplica  fino  all'ammontare  del  70  per
          cento  della perdita che gli istituti ed aziende di credito
          di cui all'art. 35 della legge  25  luglio  1952,  n.  949,
          dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle proce-
          dure   di   riscossione  coattiva  sui  beni  che  comunque
          garantiscono il credito.
             La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli  effetti,
          entro  i  limiti  delle  disponibilita'  del Fondo e non e'
          cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi
          dello Stato o delle regioni".